(Convenzione - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                       Rifiuto di estradizione 
1. L'estradizione non e' concessa: 
a) se alla data di ricezione della domanda la  persona  richiesta  e'
cittadino della Parte  richiesta,  o  gode  sul  suo  territorio  del
diritto di asilo; 
b) se per lo  stesso  fatto  la  persona  richiesta  e'  o  e'  stata
sottoposta nella Parte richiesta a  procedimento  penale,  salvo  che
questo si sia concluso con  una  pronuncia  che  abbia  accertato  il
difetto di giurisdizione; 
c) se alla data della ricezione della domanda e' intervenuta, secondo
lalegge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena; 
d) se per il reato costituito dal fatto per il  quale  e'  domandata,
nella Parte richiesta e' intervenuta amnistia  e  quel  fatto  ricade
sotto la giurisdizione penale di tale Parte; 
e) se la persona richiesta e' stata o  sara'  giudicata  nella  Parte
richiedente da un giudice che, in relazione al fatto per il quale  e'
richiesta l'estradizione, ha una competenza provvisoria o  attribuita
per circostanze particolari e eccezionali; 
f) se il fatto per il quale e' domandata e' considerato  dalla  Parte
richiesta reato di carattere politico. Questo  principio  si  applica
anche se la Parte richiesta ha seri motivi di ritenere che la domanda
di estradizione, motivata per un reato comune, sia  stata  presentata
allo scopo di perseguire o di punire una persona  per  considerazioni
razziali, di religione, di  nazionalita'  o  di  opinioni  politiche,
ovvero che la situazione di detta persona rischi di essere  aggravata
da uno qualsiasi dei motivi suddetti; 
g) se il fatto per il quale e' domandata e' considerato  dalla  Parte
richiesta reato esclusivamente militare; 
h) se la persona richiesta e' minore ai sensi della legge della Parte
richiesta e la legge della Parte richiedente non la  considera  tale,
ovvero  non  prevede  per  i  minori  un  trattamento  processuale  e
sostanziale  conforme  ai  principi   fondamentali   dell'ordinamento
giuridico della Parte richiesta. 
2. L'estradizione non e' concessa  ai  fini  dell'esecuzione  di  una
sentenza  definitiva  pronunciata  in  contumacia  se  alla   persona
condannata non e' stata notificata la citazione a giudizio  o  se  la
stessa non ha potuto beneficiare dei diritti fondamentali di difesa.