(Convenzione - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
     Instaurazione di procedimento penale nella Parte richiesta 
1. Nei casi in cui l'estradizione non  e'  consentita  per  i  motivi
previsti nell'articolo 3, paragrafo  1,  lettera  a)  ciascuna  delle
Parti, a domanda dell'altra Parte, sottopone il caso  alle  autorita'
competenti per l'instaurazione, in base alla  propria  legge,  di  un
procedimento penale. 
2. Alla domanda e'  allegata  copia  autentica  della  documentazione
processuale e ogni altro elemento utile. 
3. La parte richiesta  comunica  senza  indugio  all'altra  Parte  il
seguito dato alla domanda e l'esito  del  procedimento  eventualmente
instaurato.