ARTICOLO 9 Arresto provvisorio ed altri provvedimenti 1. Se in caso di urgenza di una Parte domanda l'arresto provvisorio di una persona di cui intende chiedere l'estradizione, l'altra Parte puo' arrestarla o applicare altri provvedimenti cautelari prima di ricevere la domanda di estradizione. 2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere l'indicazione del provvedimento o della sentenza menzionata all'articolo 8 paragrafo 1 lettera a), e la dichiarazione che ne sara' chiesta l'estradizione. La domanda deve inoltre contenere la descrizione del fatto, con l'indicazione del tempo e del luogo della commissione, la specificazione del reato e della pena per esso prevista o della pena ancora da scontare, le generalita' della persona, nonche' ogni altra informazione utile a identificarla e a determinarne la nazionalita'. 3. La Parte richiesta informa immediatamente la Parte richiedente del seguito dato alla domanda, comunicando la data dell'arresto o dell'applicazione di altri provvedimenti cautelari. 4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati all'articolo 8 non pervengono alla Parte richiesta entro 40 giorni dalla data indicata nel paragrafo 3, l'arresto provvisorio e gli altri provvedimenti cautelari cessano di avere efficacia. Tuttavia cio' non impedisce un nuovo arresto o la nuova applicazione di provvedimenti cautelari, se la domanda di estradizione perviene successivamente. 5. Nelle circostanze previste nel paragrafo 1 puo' essere concesso, su domanda, il sequestro provvisorio degli oggetti indicati nell'articolo 12. In tal caso si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti.