(Convenzione - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
             Arresto provvisorio ed altri provvedimenti 
1. Se in caso di urgenza di una Parte domanda  l'arresto  provvisorio
di una persona di cui intende chiedere l'estradizione, l'altra  Parte
puo' arrestarla o applicare altri provvedimenti  cautelari  prima  di
ricevere la domanda di estradizione. 
2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere l'indicazione del
provvedimento o della sentenza menzionata all'articolo 8 paragrafo  1
lettera a), e la dichiarazione che ne sara'  chiesta  l'estradizione.
La domanda deve inoltre  contenere  la  descrizione  del  fatto,  con
l'indicazione  del  tempo  e  del   luogo   della   commissione,   la
specificazione del reato e della pena per esso prevista o della  pena
ancora da scontare, le generalita' della persona, nonche' ogni  altra
informazione utile a identificarla e a determinarne la nazionalita'. 
3. La Parte richiesta informa immediatamente la Parte richiedente del
seguito  dato  alla  domanda,  comunicando  la  data  dell'arresto  o
dell'applicazione di altri provvedimenti cautelari. 
4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati  all'articolo
8 non pervengono alla Parte richiesta  entro  40  giorni  dalla  data
indicata  nel  paragrafo  3,  l'arresto  provvisorio  e   gli   altri
provvedimenti cautelari cessano di avere efficacia. Tuttavia cio' non
impedisce un nuovo arresto o la nuova applicazione  di  provvedimenti
cautelari, se la domanda di estradizione perviene successivamente. 
5. Nelle circostanze previste nel paragrafo 1 puo'  essere  concesso,
su  domanda,  il  sequestro  provvisorio   degli   oggetti   indicati
nell'articolo 12. In  tal  caso  si  applicano  le  disposizioni  dei
paragrafi precedenti.