PROTOCOLLO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL CANADA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI FIRMATA A TORONTO IL 17 NOVEMBRE 1977. Il Governo dell'Italia ed il Governo del Canada, desiderosi di modificare la Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art. 1. Si aggiungono all'articolo XVIII della Convenzione i seguenti paragrafi: 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo qualsiasi pagamento di sicurezza sociale proveniente da uno degli Stati contraenti e pagato in un determinato periodo fiscale ad una persona fisica residente dell'altro Stato contraente, e' imponibile soltanto nel primo Stato a condizione che il reddito di tale persona fisica, imponibile nell'altro Stato contraente per quel periodo fiscale, esclusi i suddetti pagamenti di sicurezza sociale, non ecceda il piu' elevato dei seguenti ammontari: ventiquattromiladollari canadesi e ventisette milioni di lire italiane. Ai fini del presente paragrafo il termine "pagamenti di sicurezza sociale" designa: a) per quanto concerne il Canada, qualsiasi pensione o sussidio pagati ai termini dell'Oid Age Security Act; e b) per quanto concerne l'Italia, solamente quella parte di pensione o sussidio pagata ai termini delle leggi sulla sicurezza sociale e certificata dall'Autorita' competente italiana quale ammontare necessario per il trattamento al minimo della categoria di pensioni pagabili ad una persona ai termini delle suddette leggi. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti possono, in caso di necessita', convenire di modificare gli ammontari suddetti in relazione all'evoluzione economica o monetaria. 4. Nonostante qualsiasi disposizione della Convenzione le pensioni ed indennita' di guerra provenienti da uno Stato contraente e ricevute da un residente dell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato purche' non siano imponibili se ricevute da un residente dello Stato contraente da cui esse provengono. 5. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle pensioni di cui al paragrafo 2. 6. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona fisica residente di uno Stato contraente in un dato periodo fiscale riceve per la prima volta pagamenti provenienti da un fondo pensioni dell'altro Stato contraente che possono essere regionevolmente attribuiti ad una pensione ad essa intestata per un periodo precedente, tale persona fisica puo' scegliere, in ciascuno Stato contraente, di imputare, ai fini dell'imposizione in ciascuno Stato, la parte di tali pagamenti relativi a precedenti periodi da essa determinati, come se fosse stata pagata e ricevuta da essa l'ultimo giorno del periodo fiscale immediatamente precedente.