(Protocollo - art. 1)
   PROTOCOLLO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL 
CANADA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA  DI  IMPOSTE  SUL
REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI  FISCALI  FIRMATA  A  TORONTO  IL  17
NOVEMBRE 1977. 
  Il Governo dell'Italia ed il  Governo  del  Canada,  desiderosi  di
modificare la Convenzione  per  evitare  le  doppie  imposizioni  sul
reddito e prevenire le evasioni fiscali,  firmata  a  Toronto  il  17
novembre 1977, hanno convenuto le seguenti disposizioni: 
                               Art. 1. 
  Si aggiungono  all'articolo  XVIII  della  Convenzione  i  seguenti
paragrafi: 
  3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi  1  e  2  del  presente
articolo qualsiasi pagamento di sicurezza sociale proveniente da  uno
degli Stati contraenti e pagato in un determinato periodo fiscale  ad
una  persona  fisica  residente  dell'altro  Stato   contraente,   e'
imponibile soltanto nel primo Stato a condizione che  il  reddito  di
tale persona fisica, imponibile nell'altro Stato contraente per  quel
periodo fiscale, esclusi i suddetti pagamenti di  sicurezza  sociale,
non   ecceda   il    piu'    elevato    dei    seguenti    ammontari:
ventiquattromiladollari  canadesi  e  ventisette  milioni   di   lire
italiane. Ai fini del presente paragrafo  il  termine  "pagamenti  di
sicurezza sociale" designa: 
  a) per quanto concerne il Canada,  qualsiasi  pensione  o  sussidio
pagati ai termini dell'Oid Age Security Act; e 
  b) per quanto concerne l'Italia, solamente quella parte di pensione
o sussidio pagata ai termini delle leggi sulla  sicurezza  sociale  e
certificata  dall'Autorita'  competente  italiana   quale   ammontare
necessario per il trattamento al minimo della categoria  di  pensioni
pagabili ad una persona ai termini delle suddette leggi. 
  Le Autorita' competenti degli Stati contraenti possono, in caso  di
necessita',  convenire  di  modificare  gli  ammontari  suddetti   in
relazione all'evoluzione economica o monetaria. 
  4. Nonostante qualsiasi disposizione della Convenzione le  pensioni
ed indennita'  di  guerra  provenienti  da  uno  Stato  contraente  e
ricevute  da  un  residente  dell'altro  Stato  contraente  non  sono
imponibili in detto altro  Stato  purche'  non  siano  imponibili  se
ricevute  da  un  residente  dello  Stato  contraente  da  cui   esse
provengono. 
  5. Il paragrafo  1  del  presente  articolo  non  si  applica  alle
pensioni di cui al paragrafo 2. 
  6. Nonostante le disposizioni dei  paragrafi  1  e  2,  quando  una
persona fisica residente di uno Stato contraente in un  dato  periodo
fiscale riceve per la prima volta pagamenti provenienti da  un  fondo
pensioni   dell'altro   Stato   contraente   che    possono    essere
regionevolmente attribuiti ad una pensione ad essa intestata  per  un
periodo precedente, tale persona fisica puo' scegliere,  in  ciascuno
Stato contraente, di imputare, ai fini dell'imposizione  in  ciascuno
Stato, la parte di tali pagamenti relativi a  precedenti  periodi  da
essa determinati, come se fosse  stata  pagata  e  ricevuta  da  essa
l'ultimo giorno del periodo fiscale immediatamente precedente.