(Protocollo - art. 2)
                               Art. 2 
  1. Il presente Protocollo  sara'  ratificato  e  gli  strumenti  di
ratifica saranno scambiati a Roma il piu' presto possibile. 
  2. Il presente  Protocollo  entrera'  in  vigore  alla  data  dello
scambio degli strumenti di ratifica e  le  sue  disposizioni  avranno
effetto dal primo gennaio 1988. 
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a cio',  hanno
firmato il presente Protocollo. 
FATTO in duplicato a Ottawa il 20 marzo  1989,  in  lingua  italiana,
inglese e francese, ciascun testo facente egualmente fede. 
                     Per il Governo dell'Italia 
 
                      Per il Governo del Canada 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico