IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti 1. Le disponibilita' in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilita' per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.