Art. 42. 
                          Entrata in vigore 
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
   Dato a Roma, addi' 30 giugno 1993 
                              SCALFARO 
 
                                   CIAMPI, Presidente  del  Consiglio
                                   dei Ministri 
                                   BARUCCI, Ministro del tesoro 
                                   SPAVENTA, Ministro del bilancio  e
                                   della programmazione economica 
Visto, il Guardasigilli: CONSO