Art. 2. 
  1. L'art. 9 del decreto ministeriale 21 marzo  1973  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art.  9.  -  1.  Per  materia  plastica  si  intende  il  composto
macromolecolare    organico    ottenuto     per     polimerizzazione,
policondensazione,  poliaddizione  o  qualsiasi  altro   procedimento
simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero  per  modifica
chimica di macromolecole naturali. Materie plastiche sono anche  con-
siderate i siliconi e gli altri composti  macromolecolari  simili.  A
questi  composti  macromolecolari  possono  essere   aggiunte   altre
sostanze. 
  2.  Per  la  preparazione  di  materiali  ed  oggetti,   costituiti
esclusivamente di materia plastica o composti da due o piu' strati  -
ognuno dei quali e' costituito esclusivamente di materia  plastica  -
fissati fra loro  mediante  adesivi  o  con  qualunque  altro  mezzo,
possono essere impiegati esclusivamente: 
    a)  i  monomeri  e  le  altre  sostanze  di   partenza   indicate
nell'allegato I, sezioni A e B, del presente decreto alle  condizioni
e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci; 
    b) gli additivi riportati nell'allegato II, sezione  I,  parte  B
del decreto ministeriale 21 marzo 1973 alle condizioni e  limitazioni
di impiego eventualmente indicate per le singole voci. 
   3. Per quanto riguarda i composti a  basso  peso  molecolare,  gli
intermedi, i catalizzatori, i  solventi  e  gli  agenti  emulsionanti
utilizzati nella preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 10. 
   4. Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II, sezione 1,
parti A e B, del decreto ministeriale 21 marzo 1973,  modificato  per
ultimo con il decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n.  408,  possono
essere impiegati, alle condizioni e con le limitazioni  ivi  previste
per la produzione di: 
   rivestimenti  superficiali,  applicati  su  materiali  diversi  da
quelli  di  cui  al  comma  1,  ottenuti  da  prodotti   resinosi   o
polimerizzati sotto forma di liquidi,  polveri  o  dispersioni  quali
vernici, lacche, pitture, ecc.; 
   siliconi; 
   resine epossidiche; 
   materiali e oggetti composti di due o piu' strati, di  cui  quello
destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari e' costituito
di  materia  plastica  e  almeno  uno  strato   non   e'   costituito
esclusivamente di materia plastica".