Art. 3. 
  Dopo l'art. 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e' inserito il
seguente art. 9-bis: 
  "Art. 9.- bis - 1. I materiali e gli oggetti  di  cui  all'art.  9,
comma 2 non devono cedere i loro costituenti ai  prodotti  alimentari
in quantita' superiori a 10 mg per decimetro quadrato  (mg/dm(Elevato
al Quadrato)) di superficie  del  materiale  o  dell'oggetto  (limite
globale di migrazione); tale  limite  e'  di  60  mg/kg  di  prodotto
alimentare (mg/kg) nei seguenti casi: 
    a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti
o che possano essere riempiti, di capacita' non inferiore a 500 ml  e
non superiore a 10 l; 
    b) oggetti che possono  essere  riempiti  ma  dei  quali  non  e'
possibile determinare l'area della  superficie  di  contatto  con  il
prodotto alimentare; 
    c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi  di  chiusura
simili. 
   2. I limiti di migrazione specifica riportati nell'allegato I  del
presente decreto sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in
mg/dm(Elevato al Quadrato) nei seguenti casi: 
    a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti
che possono essere riempiti,  di  capacita'  inferiore  a  500  ml  o
superiore a 10 l; 
    b) fogli, pellicole o  altri  articoli  che  non  possono  essere
riempiti o per i quali non sia possibile  valutare  il  rapporto  tra
l'area della superficie di tali oggetti e la  quantita'  di  prodotti
alimentari a contatto. 
  In tali casi, i limiti indicati nell'allegato I, espressi in mg/kg,
vanno divisi per  il  fattore  di  conversione  convenzionale  6  per
poterli esprimere in mg/dm(Elevato al Quadrato). 
  3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche  ai  materiali
ed oggetti di cui al comma 4 dell'art. 9.