Art. 4. 
  1. L'art. 10 del decreto ministeriale 21 marzo 1973  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 10.- 1. Le resine di cui all'allegato II,  sezione  1  devono
rispondere ai saggi indicati nell'allegato IV, sezione 2 e sezione 3,
e comunque non devono cedere sostanze ritenute  nocive  alla  salute,
come taluni monomeri, composti a basso  peso  molecolare,  intermedi,
catalizzatori, solventi, agenti emulsionanti".