Art. 5. 1. Le dizioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 27, primo comma, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono sostituite dalle seguenti: " a) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione; b) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione. 2. Nell'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973 le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego, per le sostanze di seguito elencate, sono sostituite dalle seguenti: "Sezione 1: MATERIE PLASTICHE Parte A: Resine Condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego. Alcool polivinilico Se presente negli oggetti finiti in quantita' superiore al 2% non puo' essere impiegato per alimenti per i quali e' previsto l'impiego dei simulanti A o B. Copolimeri di cloruro di vinile con acetato di vinile modificato con anidride maleica e con alcool polivinilico Se presente alcool polivinilico libero nella resina in quantita' superiore al 2%, questa non puo' essere impiegata per alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante A o B. Copolimeri di due o piu' dei seguenti composti: alcooli allilico e polivinilico Se presente alcool polivinilico libero nella resina, in quantita' superiore al 2%, questa non puo' essere impiegata per alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante A o B. Parte B: Additivi per materie plastiche Condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego. Dibutile ftalato Se presente in quantita' superiore al 5% sul prodotto finito non per alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante D. Dicicloesile ftalato Se presente in quantita' superiore al 5% sul prodotto finito non per alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante D. Dietile ftalato Se presente in quantita' superiore al 5% sul prodotto finito non per alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante D. Di-2-etilesile adipato Solamente per acqua, ghiaccio e ghiaccioli e per ortaggi e frutta freschi, secchi, congelati e surgelati, per funghi freschi e secchi e per tartufi; nel caso di capsule, guarnizioni e simili, limitatamente agli alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante A e D (con esclusione di carne e derivati e latte e derivati) del simulante C e quelli per i quali non sono previste prove di migrazione. Di 2 etilesil-ftalato Solamente per acqua, ghiaccio e ghiaccioli e per ortaggi e frutta freschi, secchi, congelati e surgelati, per funghi freschi e secchi e per tartufi; nel caso di capsule, guarnizioni e simili, limitatamente agli alimenti per i quali e' previsto l'impiego dei simulanti A e D (con esclusione di carne e derivati e latte e derivati) del simulante C e quelli per i quali non sono previste prove di migrazione. Di-isononile-ftalato Se presente in quantita' superiore al 5% sul prodotto finito non per alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante D. Di n-esile azelato Non per alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante D. Di-isodecile-ftalato Se presente in quantita' superiore al 5% sul prodotto finito non per alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante D. Dimetilcicloesileftalato Se presente in quantita' superiore al 5% sul prodotto finito non per alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante D. Dimetossietileftalato Se presente in quantita' superiore al 5% sul prodotto finito non per alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante D. Estere di glicol dietilenico con acido stearico Per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione. Estere glicolico dell'acido 3,3-bis (4 - idrossi-3'-terz.butilfenil) butirrico Per polietilene: in quantita' non superiore allo 0,5% sulla materia plastica per alimenti per i quali e' previsto l'impiego dei simulanti A, B, C e per alimenti per i quali non sono previste prove di cessione; in quantita' non superiori allo 0,2% per alimenti per i quali e' previsto l'impiego di simulanti A, B, D non soggetti a sterilizzazione. Per polipropilene: in quantita' non superiore allo 0,5% sulla materia plastica per alimenti per i quali e' previsto l'impiego dei simulanti A, B, C e per alimenti per i quali non sono previste prove di cessione e per alimenti per i quali e' previsto l'impiego di simulanti A, B, D non soggetti a sterilizzazione. Per polipropilene: in quantita' non superiore allo 0,3% per alimenti per i quali e' previsto l'impiego dei simulanti A, B, D in qualsiasi condizione di temperatura. Esteri di acidi grassi con poliglicerolo Per films estensibili di PVC destinati al contatto con alimenti per i quali e' previsto l'impiego dei simulanti A o B. Glicol dietilenico Per alimenti per i quali non sono previste prove di cessione. 2 idrossi-4-n-ortossibenzofenone Per polietilene e polipropilene, in quantita' non superiore a 0,5% sulla materia plastica e con esclusione dall'impiego per gli alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante D o contenenti oltre il 20% di alcool etilico. Sodio diottile solfosuccinato Per polietilene in quantita' non superiore all'1% ed esclusivamente in contatto con alimenti per i quali e' previsto l'impiego dei simulanti A, D e per alimenti per i quali non sono previste prove di cessione. Tris (mono e/o dinonil) fenilfosfito Copolimero butadiene-stirene alla dose massima di 1,5% sulla materia plastica e non per alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante D. 1,4-diidro-2,6 - dimetil-3,5 - dicarbo - dodecilossi - piridina Per polivinilcloruro e suoi copolimeri in quantita' non superiore allo 0,3% sulla materia plastica ed esclusivamente per alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante A o B. Sezione 2: G O M M A Parte B: Additivi per elastomeri Condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego. Butilbenzilftalato Se presente in quantita' superiore al 5% sul prodotto finito, non per alimenti per i quali e' prevista la prova di migrazione con il simulante D. Dibutilftalato Se presente in quantita' superiore al 5% sul prodotto finito, non per alimenti per i quali e' prevista la prova di migrazione con il simulante D. Dietilftalato Se presente in quantita' superiore al 5% sul prodotto finito, non per alimenti per i quali e' prevista la prova di migrazione con il simulante D. Di-2-etilesile adipato Solamente per acqua, ghiaccio, ghiaccioli e per ortaggi e frutta freschi, secchi e per tartufi; nel caso di capsule, guarnizioni e simili limitatamente agli alimenti per i quali e' previsto l'impiego dei simulanti A e B (con esclusione di carne e derivati, latte e derivati) del simulante C e quelli per i quali non sono previste prove di migrazione. Di-2-etilesile ftalato Solamente per acqua, ghiaccio, ghiaccioli e per ortaggi e frutta freschi, secchi e per tartufi; nel caso di capsule, guarnizioni e simili limitatamente agli alimenti per i quali e' previsto l'impiego dei simulanti A e B (con esclusione di carne e derivati, latte e derivati) del simulante C e quelli per i quali non sono previste prove di migrazione. Diisodecilftalato Se presente in quantita' superiore al 5% sul prodotto finito, non per alimenti per i quali e' prevista la prova di migrazione con il simulante D. Diisoottilftalato Se presente in quantita' superiore al 5% sul prodotto finito, non per alimenti per i quali e' prevista la prova di migrazione con il simulante D. Tris - (2,4-di-terz. butil-fenil) difosfito Per gomma butadienica in quantita' non superiore allo 0,4% e non per alimenti per i quali e' previsto l'impiego dei simulanti A, B, D. 2,4 bis-(n-ottiltio - 6 - (4'idrossi - 3', 5'-diterz. butilanilino)-1,3.5-triazina Alla dose massima dello 0,5% e non per alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante D. Sezione 4: CARTE E CARTONI Parte A: Costituenti delle carte e cartoni Condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego. 1) Materie fibrose: Materie fibrose cellulosiche di primo impiego, naturali (meccaniche, chimiche, semichimiche; gregge, bianchite, semibianchite) o artificiali Per alimenti per i quali e' prevista la prova di migrazione: almeno il 75%; per alimenti per i quali non e' prevista la prova di migrazione: almeno il 60%. Materie fibrose sintetiche di primo impiego Non piu' del 20% sulle materie fibrose e comunque rispondenti alle norme del decreto ministeriale 21 marzo 1973 modificato per ultimo con il decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408. Materie fibrose cellulosiche provenienti da carte, cartoni e altri manufatti cartari Soltanto per alimenti per i quali non e' prevista la prova di migrazione e a condizione che le carte e i cartoni con esse preparate corrispondano alle prescrizioni del presente decreto. 2) Sostanze di carica: Per alimenti per i quali e' prevista la prova di migrazione: al massimo 10%; per alimenti per i quali non e' prevista la prova di migrazione in totale al massimo 25%. 3) Sostanze ausiliarie: a) solubili e/o parzialmente solubili in acqua e solvente. Alcool polivinilico Non per alimenti per i quali sia prevista una prova di migrazione con i simulanti A, B, C. Resina poliamidica-epicloridrica ottenuta da acido adipico, dietilentriammina, biscloridrina e dimetilammina Come agente di ritenzione e flocculante, in quantita' non superiore a 0,20% e comunque soltanto per carta e cartoni destinati al contatto con alimenti per i quali non e' prevista prova di migrazione. Deve rispondere al saggio di cui all'allegato IV, sezione 3, punto 2 del decreto ministeriale 21 marzo 1973. Ammonio-bis (N-etil-2 perfluoro ottansulfonammido-etil) - fosfato, contenente non piu' del 15% di ammonio-mono-(N-etil-2-perfluo roottansulfonammido - etil)fosfato Come agente repellente all'olio e all'acqua nel trattamento di carta e cartoni, in quantita' non superiore a 0,50% in peso riferito al prodotto finito o secco e non per alimenti per i quali e' prevista la prova con simulante C. Le carte e cartoni cosi' trattati devono rispondere alle norme previste nel titolo II capo I del decreto ministeriale 21 marzo 1973". 3. Gli allegati III e IV - Sezione 1, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408 sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati II e III del presente decreto.