Art. 5. 
  1. Le dizioni di cui ai punti a) e b) dell'art.  27,  primo  comma,
del  decreto  ministeriale  21  marzo  1973  sono  sostituite   dalle
seguenti: 
   " a) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali sono previste
prove di migrazione; 
    b) nel caso di imballaggi per  alimenti  per  i  quali  non  sono
previste prove di migrazione. 
  2. Nell'allegato II del  decreto  ministeriale  21  marzo  1973  le
condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego, per  le  sostanze  di
seguito elencate, sono sostituite dalle seguenti: 
                    "Sezione 1: MATERIE PLASTICHE 
Parte A: Resine 
                                            Condizioni, limitazioni e 
                                        tolleranze d'impiego. 
Alcool polivinilico 
                                            Se presente negli oggetti 
                                        finiti in quantita' superiore 
                                                al 2% non puo' essere 
                                         impiegato per alimenti per i 
                                          quali e' previsto l'impiego 
                                        dei simulanti A o B. 
Copolimeri di cloruro di vinile con 
acetato di vinile modificato con 
anidride maleica e con alcool 
polivinilico 
                                                   Se presente alcool 
                                            polivinilico libero nella 
                                        resina in quantita' superiore 
                                        al 2%, questa non puo' essere 
                                         impiegata per alimenti per i 
                                          quali e' previsto l'impiego 
                                        del simulante A o B. 
Copolimeri di due o piu' dei 
seguenti composti: alcooli allilico 
e polivinilico 
                                                   Se presente alcool 
                                            polivinilico libero nella 
                                                 resina, in quantita' 
                                          superiore al 2%, questa non 
                                            puo' essere impiegata per 
                                              alimenti per i quali e' 
                                               previsto l'impiego del 
                                        simulante A o B. 
Parte B: Additivi per materie 
plastiche 
                                            Condizioni, limitazioni e 
                                        tolleranze d'impiego. 
Dibutile ftalato 
                                             Se presente in quantita' 
                                         superiore al 5% sul prodotto 
                                        finito non per alimenti per i 
                                          quali e' previsto l'impiego 
                                        del simulante D. 
Dicicloesile ftalato 
                                             Se presente in quantita' 
                                         superiore al 5% sul prodotto 
                                        finito non per alimenti per i 
                                          quali e' previsto l'impiego 
                                        del simulante D. 
Dietile ftalato 
                                             Se presente in quantita' 
                                         superiore al 5% sul prodotto 
                                        finito non per alimenti per i 
                                          quali e' previsto l'impiego 
                                        del simulante D. 
Di-2-etilesile adipato 
                                        Solamente per acqua, ghiaccio 
                                         e ghiaccioli e per ortaggi e 
                                              frutta freschi, secchi, 
                                           congelati e surgelati, per 
                                        funghi freschi e secchi e per 
                                        tartufi; nel caso di capsule, 
                                                guarnizioni e simili, 
                                          limitatamente agli alimenti 
                                              per i quali e' previsto 
                                        l'impiego del simulante A e D 
                                           (con esclusione di carne e 
                                         derivati e latte e derivati) 
                                         del simulante C e quelli per 
                                            i quali non sono previste 
                                        prove di migrazione. 
Di 2 etilesil-ftalato 
                                        Solamente per acqua, ghiaccio 
                                         e ghiaccioli e per ortaggi e 
                                              frutta freschi, secchi, 
                                           congelati e surgelati, per 
                                        funghi freschi e secchi e per 
                                        tartufi; nel caso di capsule, 
                                                guarnizioni e simili, 
                                          limitatamente agli alimenti 
                                              per i quali e' previsto 
                                        l'impiego dei simulanti A e D 
                                           (con esclusione di carne e 
                                         derivati e latte e derivati) 
                                         del simulante C e quelli per 
                                            i quali non sono previste 
                                        prove di migrazione. 
Di-isononile-ftalato 
                                             Se presente in quantita' 
                                         superiore al 5% sul prodotto 
                                        finito non per alimenti per i 
                                          quali e' previsto l'impiego 
                                        del simulante D. 
Di n-esile azelato 
                                         Non per alimenti per i quali 
                                            e' previsto l'impiego del 
                                        simulante D. 
Di-isodecile-ftalato 
                                             Se presente in quantita' 
                                         superiore al 5% sul prodotto 
                                        finito non per alimenti per i 
                                          quali e' previsto l'impiego 
                                        del simulante D. 
Dimetilcicloesileftalato 
                                             Se presente in quantita' 
                                         superiore al 5% sul prodotto 
                                        finito non per alimenti per i 
                                          quali e' previsto l'impiego 
                                        del simulante D. 
Dimetossietileftalato 
                                             Se presente in quantita' 
                                         superiore al 5% sul prodotto 
                                        finito non per alimenti per i 
                                          quali e' previsto l'impiego 
                                        del simulante D. 
Estere di glicol dietilenico con 
acido stearico 
                                         Per alimenti per i quali non 
                                               sono previste prove di 
                                        migrazione. 
Estere glicolico dell'acido 3,3-bis 
(4 - idrossi-3'-terz.butilfenil) 
butirrico 
                                        Per polietilene: in quantita' 
                                        non superiore allo 0,5% sulla 
                                        materia plastica per alimenti 
                                              per i quali e' previsto 
                                        l'impiego dei simulanti A, B, 
                                         C e per alimenti per i quali 
                                           non sono previste prove di 
                                           cessione; in quantita' non 
                                              superiori allo 0,2% per 
                                              alimenti per i quali e' 
                                                previsto l'impiego di 
                                                simulanti A, B, D non 
                                        soggetti a sterilizzazione. 
                                                Per polipropilene: in 
                                         quantita' non superiore allo 
                                          0,5% sulla materia plastica 
                                          per alimenti per i quali e' 
                                               previsto l'impiego dei 
                                              simulanti A, B, C e per 
                                        alimenti per i quali non sono 
                                         previste prove di cessione e 
                                          per alimenti per i quali e' 
                                                previsto l'impiego di 
                                                simulanti A, B, D non 
                                        soggetti a sterilizzazione. 
                                                Per polipropilene: in 
                                         quantita' non superiore allo 
                                        0,3% per alimenti per i quali 
                                            e' previsto l'impiego dei 
                                                 simulanti A, B, D in 
                                              qualsiasi condizione di 
                                        temperatura. 
Esteri di acidi grassi con 
poliglicerolo 
                                         Per films estensibili di PVC 
                                            destinati al contatto con 
                                              alimenti per i quali e' 
                                               previsto l'impiego dei 
                                        simulanti A o B. 
Glicol dietilenico 
                                         Per alimenti per i quali non 
                                               sono previste prove di 
                                        cessione. 
2 idrossi-4-n-ortossibenzofenone 
                                                    Per polietilene e 
                                          polipropilene, in quantita' 
                                           non superiore a 0,5% sulla 
                                               materia plastica e con 
                                          esclusione dall'impiego per 
                                          gli alimenti per i quali e' 
                                               previsto l'impiego del 
                                             simulante D o contenenti 
                                               oltre il 20% di alcool 
                                        etilico. 
Sodio diottile solfosuccinato 
                                         Per polietilene in quantita' 
                                              non superiore all'1% ed 
                                           esclusivamente in contatto 
                                          con alimenti per i quali e' 
                                               previsto l'impiego dei 
                                        simulanti A, D e per alimenti 
                                        per i quali non sono previste 
                                        prove di cessione. 
Tris (mono e/o dinonil) 
fenilfosfito 
                                         Copolimero butadiene-stirene 
                                            alla dose massima di 1,5% 
                                         sulla materia plastica e non 
                                          per alimenti per i quali e' 
                                               previsto l'impiego del 
                                        simulante D. 
1,4-diidro-2,6 - dimetil-3,5 - 
dicarbo - dodecilossi - piridina 
                                          Per polivinilcloruro e suoi 
                                          copolimeri in quantita' non 
                                            superiore allo 0,3% sulla 
                                                  materia plastica ed 
                                          esclusivamente per alimenti 
                                              per i quali e' previsto 
                                          l'impiego del simulante A o 
                                        B. 
                        Sezione 2: G O M M A 
Parte B: Additivi per elastomeri 
                                            Condizioni, limitazioni e 
                                        tolleranze d'impiego. 
Butilbenzilftalato 
                                             Se presente in quantita' 
                                         superiore al 5% sul prodotto 
                                         finito, non per alimenti per 
                                         i quali e' prevista la prova 
                                                 di migrazione con il 
                                        simulante D. 
Dibutilftalato 
                                             Se presente in quantita' 
                                         superiore al 5% sul prodotto 
                                         finito, non per alimenti per 
                                         i quali e' prevista la prova 
                                                 di migrazione con il 
                                        simulante D. 
Dietilftalato 
                                             Se presente in quantita' 
                                         superiore al 5% sul prodotto 
                                         finito, non per alimenti per 
                                         i quali e' prevista la prova 
                                                 di migrazione con il 
                                        simulante D. 
Di-2-etilesile adipato 
                                                 Solamente per acqua, 
                                           ghiaccio, ghiaccioli e per 
                                            ortaggi e frutta freschi, 
                                            secchi e per tartufi; nel 
                                         caso di capsule, guarnizioni 
                                          e simili limitatamente agli 
                                              alimenti per i quali e' 
                                               previsto l'impiego dei 
                                                 simulanti A e B (con 
                                                esclusione di carne e 
                                          derivati, latte e derivati) 
                                         del simulante C e quelli per 
                                            i quali non sono previste 
                                        prove di migrazione. 
Di-2-etilesile ftalato 
                                                 Solamente per acqua, 
                                           ghiaccio, ghiaccioli e per 
                                            ortaggi e frutta freschi, 
                                            secchi e per tartufi; nel 
                                         caso di capsule, guarnizioni 
                                          e simili limitatamente agli 
                                              alimenti per i quali e' 
                                               previsto l'impiego dei 
                                                 simulanti A e B (con 
                                                esclusione di carne e 
                                          derivati, latte e derivati) 
                                         del simulante C e quelli per 
                                            i quali non sono previste 
                                        prove di migrazione. 
Diisodecilftalato 
                                             Se presente in quantita' 
                                         superiore al 5% sul prodotto 
                                         finito, non per alimenti per 
                                         i quali e' prevista la prova 
                                                 di migrazione con il 
                                        simulante D. 
Diisoottilftalato 
                                             Se presente in quantita' 
                                         superiore al 5% sul prodotto 
                                         finito, non per alimenti per 
                                         i quali e' prevista la prova 
                                                 di migrazione con il 
                                        simulante D. 
Tris - (2,4-di-terz. butil-fenil) 
difosfito 
                                             Per gomma butadienica in 
                                         quantita' non superiore allo 
                                        0,4% e non per alimenti per i 
                                          quali e' previsto l'impiego 
                                        dei simulanti A, B, D. 
2,4 bis-(n-ottiltio - 6 - 
(4'idrossi - 3', 5'-diterz. 
butilanilino)-1,3.5-triazina 
                                         Alla dose massima dello 0,5% 
                                             e non per alimenti per i 
                                          quali e' previsto l'impiego 
                                        del simulante D. 
                     Sezione 4: CARTE E CARTONI 
Parte A: Costituenti delle carte e 
cartoni 
                                            Condizioni, limitazioni e 
                                        tolleranze d'impiego. 
1) Materie fibrose: 
Materie fibrose cellulosiche di 
primo impiego, naturali 
(meccaniche, chimiche, 
semichimiche; gregge, bianchite, 
semibianchite) o artificiali 
                                          Per alimenti per i quali e' 
                                                 prevista la prova di 
                                        migrazione: almeno il 75%; 
                                         per alimenti per i quali non 
                                              e' prevista la prova di 
                                        migrazione: almeno il 60%. 
Materie fibrose sintetiche di primo 
impiego 
                                               Non piu' del 20% sulle 
                                           materie fibrose e comunque 
                                           rispondenti alle norme del 
                                        decreto ministeriale 21 marzo 
                                           1973 modificato per ultimo 
                                          con il decreto ministeriale 
                                        30 ottobre 1991, n. 408. 
Materie fibrose cellulosiche 
provenienti da carte, cartoni e 
altri manufatti cartari 
                                          Soltanto per alimenti per i 
                                             quali non e' prevista la 
                                              prova di migrazione e a 
                                          condizione che le carte e i 
                                           cartoni con esse preparate 
                                                   corrispondano alle 
                                            prescrizioni del presente 
                                        decreto. 
2) Sostanze di carica: 
                                          Per alimenti per i quali e' 
                                                 prevista la prova di 
                                        migrazione: al massimo 10%; 
                                         per alimenti per i quali non 
                                              e' prevista la prova di 
                                              migrazione in totale al 
                                        massimo 25%. 
3) Sostanze ausiliarie: 
   a) solubili e/o parzialmente 
solubili in acqua e solvente. 
Alcool polivinilico 
                                         Non per alimenti per i quali 
                                            sia prevista una prova di 
                                        migrazione con i simulanti A, 
                                        B, C. 
Resina poliamidica-epicloridrica 
ottenuta da acido adipico, 
dietilentriammina, biscloridrina e 
dimetilammina 
                                          Come agente di ritenzione e 
                                        flocculante, in quantita' non 
                                         superiore a 0,20% e comunque 
                                         soltanto per carta e cartoni 
                                            destinati al contatto con 
                                          alimenti per i quali non e' 
                                        prevista prova di migrazione. 
                                         Deve rispondere al saggio di 
                                         cui all'allegato IV, sezione 
                                               3, punto 2 del decreto 
                                        ministeriale 21 marzo 1973. 
  Ammonio-bis (N-etil-2 perfluoro 
ottansulfonammido-etil) - fosfato, 
contenente non piu' del 15% di 
ammonio-mono-(N-etil-2-perfluo 
roottansulfonammido - etil)fosfato 
                                               Come agente repellente 
                                             all'olio e all'acqua nel 
                                               trattamento di carta e 
                                            cartoni, in quantita' non 
                                            superiore a 0,50% in peso 
                                        riferito al prodotto finito o 
                                         secco e non per alimenti per 
                                         i quali e' prevista la prova 
                                        con simulante C. 
                                             Le carte e cartoni cosi' 
                                           trattati devono rispondere 
                                              alle norme previste nel 
                                         titolo II capo I del decreto 
                                        ministeriale 21 marzo 1973". 
 
  3. Gli allegati III e IV - Sezione 1, del decreto  ministeriale  21
marzo 1973, modificato da  ultimo  con  il  decreto  ministeriale  30
ottobre 1991, n. 408 sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati
II e III del presente decreto.