Art. 6. 
  1. Le sostanze riportate nell'allegato I, sezione  B  del  presente
decreto, anche se utilizzate nei materiali e negli oggetti di cui  al
comma 4 dell'art. 9, possono essere impiegate  fino  al  31  dicembre
1996. 
  2. La commercializzazione e l'uso di materiali ed oggetti destinati
a venire a contatto con gli alimenti, non conformi alle  disposizioni
del presente regolamento ma conformi alle disposizioni  preesistenti,
sono consentiti fino al 31 marzo 1995. 
  3. Il presente regolamento entra in vigore nel decimoquinto  giorno
successivo alla data della sua pubblicazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 26 aprile 1993 
                                                   Il Ministro: COSTA 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1993 
Registro n. 5 Sanita', foglio n. 141