Art. 2. 
  1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al  personale  facente
parte delle missioni in Somalia e in Mozambico  affidate  alle  Forze
armate, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e
garantire condizioni  di  pace  sui  territori  di  detti  Paesi,  e'
attribuito, con decorrenza dal  giorno  di  uscita  dalle  acque  del
Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in
territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre  il  31
ottobre 1993 per la missione in Mozambico e il 31 dicembre  1993  per
la missione in Somalia, il trattamento di cui agli  articoli  1  e  3
della legge 8 luglio  1961,  n.  642,  prendendo  a  base  la  diaria
spettante al personale in Somalia. A tal fine  l'indennita'  speciale
di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata  nella  misura
del  75  per  cento  dell'assegno  di   lungo   servizio   all'estero
attualmente in vigore. Al medesimo personale e'  altresi'  attribuito
il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301,
ragguagliandosi  il  massimale  assicurativo  minimo  al  trattamento
economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti. 
  2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' corrisposto per il
30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per  il
restante, in valuta nazionale  all'atto  del  rientro  in  Patria  o,
mensilmente, direttamente a persone  fisiche  o  giuridiche  all'uopo
delegate. 
  3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato  a  pre-
stare servizio perche' in stato di cattivita' o disperso, continua ad
essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui  al
comma 1, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e
continuativo.  Il  tempo  trascorso  in  stato  di  cattivita'  o  di
dispersione e' computato  per  intero  ai  fini  del  trattamento  di
pensione e non determina detrazioni di anzianita'. 
  4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa  di
servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo
comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308.  In
caso di invalidita' dello stesso personale per la medesima causa,  si
applicano le norme in materia di pensione privilegiata  ordinaria  di
cui al testo unico delle norme  sul  trattamento  di  quiescenza  dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.   1092.   Tali
trattamenti previsti per i  casi  di  decesso  e  di  invalidita'  si
cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1,  nonche'  con  la
speciale elargizione  e  con  l'indennizzo  privilegiato  aeronautico
previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308,  e  dal
regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5
agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei
limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. 
  5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il  codice  penale
militare di pace. 
  6.  E'  autorizzata  la  cessione  gratuita  di  mezzi,  materiali,
supporto logistico e servizi che  si  rendesse  necessaria  ai  Paesi
interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico.