Art. 2. 
  1. Ai  fini  del  coordinamento  della  attivita'  di  prevenzione,
recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonche' delle
attivita' finalizzate alla erogazione  dei  contributi  di  cui  agli
articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, e' istituito presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  gli  affari
sociali, il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla  droga".
A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato  di
previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla  tabella  C
allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500,  sono  trasferiti,  per
gli anni medesimi, nello stato di  previsione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere  finanziati,
previa presentazione di studi di fattibilita' indicanti i  tempi,  le
modalita' e gli  obiettivi  che  si  intendono  conseguire,  progetti
mirati  alla  prevenzione  ed  al  recupero  dalle  tossicodipendenze
elaborati da: 
    a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia,  della  difesa,
della pubblica istruzione, della sanita',  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per  gli  affari
sociali, nella misura complessivamente non  superiore  al  25%  dello
stanziamento  totale  del  Fondo.  Detti  progetti   debbono   essere
finalizzati alla formazione del personale nel settore  specifico,  ad
iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove
metodologie per il miglioramento dei servizi, alla  razionalizzazione
dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei  progetti
realizzati; 
    b) comuni ed enti locali maggiormente interessati dall'espansione
di tale fenomeno. Al  finanziamento  dei  progetti  possono  accedere
prioritariamente i comuni del  Mezzogiorno  e  quelli  che  intendono
attivare  servizi  sperimentali  di  prevenzione   e   recupero   sul
territorio,  con  particolare  riferimento   ai   centri   di   prima
accoglienza ed alle "unita' da strada" finalizzati alla riduzione del
rischio. Per i finanziamenti di tali progetti e' destinato il 47% del
totale degli stanziamenti previsti; 
    c) enti, organizzazioni di volontariato,  cooperative  e  privati
che  operino  senza  scopi  di  lucro,  iscritti  agli  albi  di  cui
all'articolo  116  del  testo  unico,  ovvero,  in  caso  di  mancata
istituzione dell'albo e nelle more  della  registrazione  temporanea,
che si coordinino con la regione  o  con  l'unita'  sanitaria  locale
mediante  apposite  convenzioni,  per  progetti  mirati  a  sostenere
attivita' di recupero e reinserimento  sociale  e  professionale  dei
tossicodipendenti.  Per  il  finanziamento  di  tali  iniziative   e'
destinata una  quota  pari  al  25%  del  totale  degli  stanziamenti
previsti per il Fondo nazionale  di  intervento  per  la  lotta  alla
droga; 
    d) regioni  per  la  formazione  integrata  degli  operatori  dei
servizi pubblici e  privati  convenzionati  per  l'assistenza  socio-
sanitaria   alle   tossicodipendenze,   anche   con   riguardo   alle
problematiche  derivanti   dal   trattamento   di   tossicodipendenti
sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative  e'  destinata
una quota pari al 3% del totale degli stanziamenti  previsti  per  il
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 
  3. Nel caso in cui il totale dei finanziamenti destinati a progetti
approvati ai sensi di una delle lettere a), b), c) e d) del  comma  2
non raggiunga l'ammontare della quota indicata nella lettera  cui  si
riferisce, la disponibilita' residua di finanziamento  e'  utilizzata
per i progetti eventualmente  eccedenti  altra  quota.  Comunque,  le
somme stanziate per il Fondo di cui al comma 1 e non  impegnate  alla
chiusura di ciascun esercizio finanziario possono  esserlo,  per  gli
stessi fini, in quello successivo. 
  4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il
coordinamento  delle  attivita'  di  prevenzione  e  recupero   delle
tossicodipendenze, istituito per le finalita' di cui al comma 1,  dai
soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo  unico,
provvede la  commissione  di  cui  all'articolo  127,  comma  6,  del
medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dei
citati articoli 131, 132 e 134, la commissione  e'  integrata  da  un
rappresentante  per  ciascuno  dei  Ministeri   dell'interno,   della
sanita', di  grazia  e  giustizia,  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, della pubblica istruzione  e  del  tesoro,  nonche'  da  tre
rappresentanti   delle   regioni    e    dei    comuni,    designati,
rispettivamente, dalla conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e
dall'ANCI. Ai componenti della  commissione  e'  dovuto  un  compenso
nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro  per  gli  affari
sociali, di concerto con il Ministro del tesoro. 
  5. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2  e'  disposta  con
decreto del Ministro per gli  affari  sociali,  sentito  il  Comitato
nazionale  di  coordinamento   per   l'azione   antidroga,   di   cui
all'articolo 1 del testo unico. 
  6. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere  dall'anno
1993, dai soggetti di cui alle  lettere  b)  e  c)  del  comma  2  si
provvede mediante aperture di credito  intestate,  rispettivamente,al
sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed  al  prefetto
nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del
finanziamento stesso, in qualita' di funzionari delegati. 
  7. Il funzionario delegato puo' disporre una anticipazione fino  al
20% dell'importo del finanziamento assentito. I successivi  pagamenti
sono disposti sulla base degli stati di avanzamento della  esecuzione
dei singoli progetti regolarmente documentati. 
  8. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle  somme  erogate
per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6  sono  effettuati
dalle  ragionerie  provinciali  dello  Stato  e   dalle   delegazioni
regionali della Corte dei conti, secondo le modalita'  stabilite  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro  per  gli  affari  sociali,  da
emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  9. All'articolo 100, comma 5, del testo  unico  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: ", nonche' della Presidenza  del  Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari  sociali,  per   gli
interventi di  prevenzione,  recupero  e  reinserimento  sociale  dei
tossicodipendenti". 
  10. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, e'  fatto
obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale
sull'impiego dei fondi ad essi trasferiti per la finalita' di cui  al
comma 2, lettera d), e sugli specifici risultati conseguiti. 
  11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per
gli affari sociali, deve  contenere  una  dettagliata  analisi  delle
attivita'  relative  all'erogazione  dei  contributi   indicati   nel
presente articolo. 
  12. E'  abrogata  ogni  altra  disposizione  in  contrasto  con  il
presente articolo.