Art. 2 1. Le ulteriori eventuali modifiche del limite di cui all'articolo 1 verranno adottate, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base degli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 luglio 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO