Art. 2 
 
  1. Le ulteriori eventuali modifiche del limite di cui  all'articolo
1 verranno adottate, con decreto del Ministro del tesoro, sulla  base
degli indici dei prezzi al consumo rilevati  dall'Istituto  nazionale
di statistica (ISTAT). 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 13 luglio 1993 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: CONSO