Art. 2 Modifiche alle percentuali di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanita' e dell'ambiente, possono essere autorizzati, nelle miscele di benzina tenori di composti ossigenati organici piu' elevati di quelli indicati al punto II, colonna A dell'allegato e possono essere apportate eventuali modifiche al medesimo allegato al fine di adeguarlo ad eventuali successive modificazioni delle direttive comunitarie in materia. 2. Nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina piu' elevati di quelli indicati al punto II, colonna B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere precisate le modalita' con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano tali miscele, al fine di consentire agli utenti di tenere conto delle caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alle variazioni di potere calorifico.