Art. 4 Sanzioni 1. L'immissione in consumo di miscele di benzina con composti ossigenati organici non rispondenti a quanto stabilito dall'art. 1 o dal decreto di cui all'art. 2 e' punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire cento milioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficile degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato GARAVAGLIA, Ministro della sanita' SPINI, Ministro dell'ambiente ANDREATTA, Ministro degli affari esteri CONSO, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO