Art. 4. 
                          Giudizi di conto 
  1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto  effettuato  a  norma
dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che
sia stata depositata presso la segreteria della sezione la  relazione
prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state  elevate
contestazioni a  carico  del  tesoriere  o  del  contabile  da  parte
dell'amministrazione, degli organi di  controllo  o  del  procuratore
regionale,  il  giudizio  sul  conto  si  estingue,  ferma   restando
l'eventuale  responsabilita'  amministrativa  e  contabile  a  carico
dell'agente contabile; il conto stesso e la  relativa  documentazione
vengono restituiti alla competente amministrazione.