Art. 5. 
                     Giudizi di responsabilita' 
  1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di  citazione
in giudizio, invita il presunto responsabile del danno a  depositare,
entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla  notifica  della
relativa comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. 
  2.  Quando  ne  ricorrano  le  condizioni,  anche   contestualmente
all'invito di cui al comma 1, il procuratore regionale puo' chiedere,
al presidente della sezione competente a  conoscere  del  merito  del
giudizio, il sequestro conservativo di beni  mobili  e  immobili  del
convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute,  nei  limiti  di
legge. 
  3.  Sulla  domanda  il  presidente  della  sezione  giurisdizionale
regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a: 
   a) fissare  l'udienza  di  comparizione  delle  parti  innanzi  al
giudice designato, entro un termine non  superiore  a  quarantacinque
giorni; 
   b) assegnare al procuratore regionale un  termine  perentorio  non
superiore a trenta giorni per la notificazione della  domanda  e  del
decreto. 
  4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 3, il giudice,  con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il
decreto.  Nel  caso  in  cui  la  notificazione   debba   effettuarsi
all'estero, i termini di cui al comma 3 sono quadruplicati. 
  5. Con l'ordinanza  di  accoglimento,  ove  la  domanda  sia  stata
proposta prima dell'inizio della causa di merito,  viene  fissato  un
termine non superiore a sessanta giorni per il  deposito,  presso  la
segreteria della  sezione  giurisdizionale  regionale,  dell'atto  di
citazione per il correlativo giudizio di merito. Il  termine  decorre
dalla  data  di  comunicazione  del  provvedimento  all'ufficio   del
procuratore regionale. 
  6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma  4  dell'articolo
2, il procuratore regionale, nelle  istruttorie  di  sua  competenza,
puo' disporre: 
   a) l'esibizione di documenti, nonche'  ispezioni  ed  accertamenti
diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi  contraenti  o
beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici; 
   b) il sequestro dei documenti, nelle forme previste dal codice  di
procedura civile; 
   c) audizioni personali; 
   d) perizie e consulenze. 
  7. Per il pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici  si
applica la procedura prevista dalla normativa vigente in  materia  di
spese di giustizia. 
  8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico  delle
leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio  decreto  12  luglio
1934, n. 1214, e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 
1038, e'  elevato  a  L.  5.000.000  e  puo'  essere  aggiornato,  in
relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita  la  Corte
dei conti.