Art. 6. 
                  Giudizi in materia pensionistica 
  1. Per i giudizi in materia pensionistica  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, entro il  termine  perentorio
di un anno dalla data dell'insediamento della sezione giurisdizionale
competente, la parte che vi ha interesse deve proporre al  presidente
della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio. 
  2. La mancata o non tempestiva proposizione dell'istanza di cui  al
comma 1 produce  l'estinzione  del  giudizio,  che  viene  dichiarata
d'ufficio. 
  3. In ogni altro caso il presidente della sezione  fissa  l'udienza
per la  trattazione,  designando  un  magistrato  relatore.  La  data
dell'udienza viene  comunicata,  a  cura  della  segreteria,  con  un
preavviso di  almeno  sessanta  giorni  alle  parti  costituite,  che
possono produrre, con deposito in  segreteria,  memorie  e  documenti
sino al decimo giorno precedente la data di udienza. 
  4. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi  del  patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, puo' farsi rappresentare in giudizio  da
un proprio dirigente. 
  5. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale,
ma i ricorrenti  non  possono  svolgere  oralmente,  in  udienza,  le
proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti puo' essere svolta
da professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori. 
  6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono  e  disciplinano  le
conclusioni e l'intervento del procuratore generale  nei  giudizi  in
materia di pensioni civili, militari e di guerra; e' fatto  salvo  il
potere dello stesso di ricorrere  in  via  principale  nell'interesse
della legge. 
  7.  I  ricorsi  giurisdizionali  in  materia  di  pensioni  civili,
militari e di guerra sono soggetti alla disciplina  tributaria  delle
controversie  in   materia   civile   e   contengono,   a   pena   di
inammissibilita', oltre all'indicazione  del  giudice,  l'esposizione
dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con
le relative conclusioni. 
  8.  Qualora  il  ricorrente  non  sia  reperibile  nella  residenza
dichiarata  o  nel  domicilio   eletto,   le   notificazioni   e   le
comunicazioni nei suoi confronti sono  effettuate  mediante  deposito
nella segreteria della sezione. 
  9. Avverso i provvedimenti che definiscono domande di  aggravamento
in conformita' a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche  di
guerra   accettati   dall'interessato,   ovvero   confermati    dalla
commissione medica superiore, il ricorso giurisdizionale  e'  ammesso
soltanto  se  la  pretesa  di  diverso  giudizio  sanitario   risulti
documentata  da  perizia  medica  o  certificazione   rilasciata   da
strutture  sanitarie  pubbliche  successivamente  alla   domanda   di
aggravamento o nei sei mesi antecedenti.