Art. 8. 
                        Autonomia finanziaria 
  1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti
l'organizzazione, il funzionamento, la struttura  dei  bilanci  e  la
gestione delle spese. 
  2. La Corte dei conti provvede all'autonoma  gestione  delle  spese
nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello  stato  di
previsione della spesa della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri.
Il bilancio preventivo e il  rendiconto  della  gestione  finanziaria
sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e  del  Senato
della Repubblica e sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.