Articolo 2 L'articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione recita come segue: "2. Il rapporto e' trasmesso al Comitato dei Ministri. Esso e' anche comunicato agli Stati interessati, e, qualora riguardi un ricorso presentato in attuazione dell'articolo 25, al richiedente. Gli Stati interessati ed il richiedente non hanno facolta' di pubblicarlo".