(Protocollo - art. 2)
                             Articolo 2 
  L'articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione recita come segue: 
  "2. Il rapporto e' trasmesso al  Comitato  dei  Ministri.  Esso  e'
anche comunicato agli  Stati  interessati,  e,  qualora  riguardi  un
ricorso presentato in attuazione dell'articolo  25,  al  richiedente.
Gli Stati  interessati  ed  il  richiedente  non  hanno  facolta'  di
pubblicarlo".