(Protocollo - art. 3)
                             Articolo 3 
  L'articolo 44 della Convenzione recita come segue: 
  "Solo le Alte Parti Contraenti, la Commissione, nonche' la  persona
fisica, l'organizzazione non governativa ovvero il gruppo di  privati
che ha presentato ricorso  in  applicazione  dell'articolo  25  hanno
qualita' per presentarsi dinanzi alla Corte."