(Protocollo - art. 5)
                             Articolo 5 
  L'articolo 48 della Convenzione recita come segue: 
  "1. A condizione che l'Alta Parte Contraente interessata, se non e'
che una, o le Alte Parti Contraenti interessate, se sono piu'  d'una,
siano soggette alla giurisdizione  obbligatoria  della  Corte  o,  in
mancanza di  cio',  con  il  consenso  o  l'accordo  dell'Alta  Parte
Contraente interessata, se  non  e'  che  una,  o  delle  Alte  Parti
Contraenti interessate, se sono piu'  d'una,  la  Corte  puo'  essere
adita: 
  a. dalla Commissione 
  b. da un'Alta Parte Contraente di cui la parte lesa e' cittadino; 
  c.  da  un'Alta  Parte  Contraente  che  ha  fatto   ricorso   alla
Commissione; 
  d. da una Alta Parte Contraente chiamata in causa; 
  e. dalla persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di
privati che ha adito la Commissione. 
  2. Se la Corte e' adita solo in base al capoverso e) del  paragrafo
1, il caso e' innanzitutto sottoposto ad un Comitato composto da  tre
membri della Corte. Ne fara' parte  d'ufficio  il  giudice  eletto  a
titolo dell'Alta  Parte  Contraente  contro  la  quale  si  e'  fatto
ricorso, o, se un tale giudice manchi, una  persona  scelta  da  tale
Alta Parte Contraente per parteciparvi come giudice. Se il ricorso e'
stato presentato contro piu' Alte Parti  Contraenti,  il  numero  dei
membri del Comitato sara' incrementato di conseguenza. 
  Qualora il caso non presenti alcun  aspetto  particolarmente  grave
relativo all'interpretazione o all'applicazione della  Convenzione  e
se un suo esame da parte della Corte non e' giustificato sotto  altri
aspetti, il comitato puo' decidere all'unanimita' che esso non  sara'
esaminato dalla Corte. In tal caso, il Comitato dei Ministri  decide,
alle condizioni previste dall'articolo 32, se  vi  e'  stata  o  meno
violazione della Convenzione".