Articolo 5 L'articolo 48 della Convenzione recita come segue: "1. A condizione che l'Alta Parte Contraente interessata, se non e' che una, o le Alte Parti Contraenti interessate, se sono piu' d'una, siano soggette alla giurisdizione obbligatoria della Corte o, in mancanza di cio', con il consenso o l'accordo dell'Alta Parte Contraente interessata, se non e' che una, o delle Alte Parti Contraenti interessate, se sono piu' d'una, la Corte puo' essere adita: a. dalla Commissione b. da un'Alta Parte Contraente di cui la parte lesa e' cittadino; c. da un'Alta Parte Contraente che ha fatto ricorso alla Commissione; d. da una Alta Parte Contraente chiamata in causa; e. dalla persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati che ha adito la Commissione. 2. Se la Corte e' adita solo in base al capoverso e) del paragrafo 1, il caso e' innanzitutto sottoposto ad un Comitato composto da tre membri della Corte. Ne fara' parte d'ufficio il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte Contraente contro la quale si e' fatto ricorso, o, se un tale giudice manchi, una persona scelta da tale Alta Parte Contraente per parteciparvi come giudice. Se il ricorso e' stato presentato contro piu' Alte Parti Contraenti, il numero dei membri del Comitato sara' incrementato di conseguenza. Qualora il caso non presenti alcun aspetto particolarmente grave relativo all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione e se un suo esame da parte della Corte non e' giustificato sotto altri aspetti, il comitato puo' decidere all'unanimita' che esso non sara' esaminato dalla Corte. In tal caso, il Comitato dei Ministri decide, alle condizioni previste dall'articolo 32, se vi e' stata o meno violazione della Convenzione".