(Protocollo - art. 7)
                             Articolo 7 
  1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il  primo  giorno  del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo  la  data
alla quale dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno il  loro
consenso  a  divenirne  Parti  in  conformita'  con  le  disposizioni
dell'articolo 6. 
  2. Per ogni Stato membro  che  manifestera'  ulteriormente  il  suo
consenso a a divenire Parte al Protocollo, quest'ultimo  entrera'  in
vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo
di tre mesi dopo la data della firma o del deposito  dello  strumento
di ratifica, di accettazione o di approvazione.