Articolo 8 Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' con il suo articolo 7; c. ogni altro atto, notifica o dichiarazione relativa al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato ail presente Protocollo. Fatto a Roma, il 6 novembre 1990, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.