(Protocollo - art. 8)
                             Articolo 8 
  Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' a  tutti
gli Stati membri del Consiglio d'Europa: 
  a. ogni firma; 
  b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o  di
approvazione; 
  c. ogni data di  entrata  in  vigore  del  presente  Protocollo  in
conformita' con il suo articolo 7; 
  c. ogni altro atto, notifica o dichiarazione relativa  al  presente
Protocollo. 
  In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati,
hanno firmato ail presente Protocollo. 
  Fatto a Roma, il 6  novembre  1990,  in  francese  ed  in  inglese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico  esemplare  che
sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa  ne  comunichera'  copia  certificata
conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.