Articolo 22 1. - La presente Convenzione puo' essere denunciata da ogni Stato contraente in ogni momento a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa in quello Stato. 2. - La denuncia si effettua mediante deposito di un formale strumento presso il depositario. 3. - La denuncia produce i suoi effetti dal primo giorno del mese successivo al sesto mese a decorrere dalla data del deposito dello strumento di denuncia presso il depositario. Allorche' nella denuncia sia previsto un periodo piu' lungo per la produzione dei suoi effetti questa produrra' i suoi effetti alla scadenza di tale piu' lungo periodo a decorrere dal suo deposito presso il depositario.