(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
1. - La presente Convenzione puo' essere  denunciata  da  ogni  Stato
contraente in ogni momento a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della stessa in quello Stato. 
2. -  La  denuncia  si  effettua  mediante  deposito  di  un  formale
strumento presso il depositario. 
3. - La denuncia produce i suoi effetti dal  primo  giorno  del  mese
successivo al sesto mese a decorrere dalla data  del  deposito  dello
strumento di denuncia presso il depositario. Allorche' nella denuncia
sia previsto un periodo piu' lungo per la produzione dei suoi effetti
questa produrra' i suoi effetti alla  scadenza  di  tale  piu'  lungo
periodo a decorrere dal suo deposito presso il depositario.