(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7 
  Per quanto concerne i rapporti tra le parti del contratto  di  fac-
toring,  questo  puo'   validamente   prevedere   il   trasferimento,
direttamente o in virtu' di un nuovo  atto,  di  tutti  o  parte  dei
diritti del fornitore derivanti dal contratto di  vendita  di  merci,
incluso il beneficio di ogni disposizione del contratto di vendita di
merci che riservi al fornitore la proprieta' delle merci o conferisca
allo stesso ogni altra garanzia.