(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
1. - Nel caso in cui  il  cessionario  domandi  il  pagamento  di  un
credito derivante da un contratto di vendita di  merci  al  debitore,
questi puo' esercitare nei confronti del cessionario tutti i mezzi di
difesa derivanti dal contratto che egli avrebbe potuto opporre se  la
domanda fosse stata avanzata dal fornitore. 
2. - Il debitore puo' anche esercitare  contro  il  cessionario  ogni
azione in  compensazione  relativamente  ai  diritti  e  alle  azioni
esistenti contro il fornitore in favore del quale il credito e'  nato
e che egli puo' invocare nel momento in cui la comunicazione  scritta
della cessione e' stata fatta  conformemente  alle  disposizioni  del
paragrafo 1 dell'articolo 8.