IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni al  fine  di  accelerare  le  procedure  in  materia  di
rimborso di crediti di imposta; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 luglio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. All'articolo 10  del  decreto-legge  23  gennaio  1993,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. La differenza tra l'importo di 4.500  miliardi  di  lire  e
quello dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso, ai sensi  del
comma 1, e' destinata all'estinzione,  secondo  le  disposizioni  dei
commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo di imposta chiuso  entro
il 31 dicembre 1987 di  ammontare,  al  netto  degli  interessi,  non
inferiore a 100 milioni di lire risultanti dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a  ciascun  credito
devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi
al secondo semestre 1993 la misura degli interessi e' fissata nel 3,5
per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre  dal  1'  gennaio
1994. Le richieste di estinzione di tali crediti  di  imposta  devono
essere presentate direttamente  agli  uffici  delle  imposte  dirette
competenti, in base al domicilio fiscale  dei  soggetti  interessati,
entro il 20 settembre 1993.  Sulla  base  delle  predette  richieste,
l'Amministrazione  finanziaria  procede  all'estinzione  dell'80  per
cento  dei  crediti  indicati  nelle  dichiarazioni  e  dei  relativi
interessi; il  residuo  ammontare  viene  estinto  al  termine  delle
operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai
fini  del  recupero  di  somme  non  spettanti,   si   applicano   le
disposizioni  dell'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto  del  Ministro  del
tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate  le
caratteristiche   e   le   modalita',   ivi   compresa   la    misura
dell'interesse, nonche' le  procedure  di  assegnazione  dei  titoli.
Qualora l'ammontare dei crediti  di  imposta  di  cui  viene  chiesta
l'estinzione  risulti  superiore  all'importo   disponibile   per   i
rimborsi, i crediti stessi  sono  estinti  a  partire  da  quelli  di
importo meno elevato.".