IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare le procedure in materia di rimborso di crediti di imposta; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, e' destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo di imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a 100 milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi e' fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1' gennaio 1994. Le richieste di estinzione di tali crediti di imposta devono essere presentate direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti, in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati, entro il 20 settembre 1993. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalita', ivi compresa la misura dell'interesse, nonche' le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti di imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato.".