Art. 2. 
  1. All'articolo 11  del  decreto-legge  23  gennaio  1993,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. La differenza tra l'importo di 7.500  miliardi  di  lire  e
quello dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso, ai sensi  del
comma 2, e' destinata all'estinzione,  secondo  le  disposizioni  dei
commi  1  e  2  dell'articolo  10,  dei  crediti   risultanti   dalla
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi  di
imposta chiusi tra il 1' gennaio 1987 e  il  31  dicembre  1990,  dei
contribuenti  che  hanno  evidenziato  una   perdita   nel   bilancio
dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e  per  i  quali  l'importo  del
rimborso comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per  i
menzionati periodi di  imposta,  di  ammontare  non  inferiore  a  50
miliardi di lire. Gli interessi relativi  a  ciascun  credito  devono
essere computati fino al 31 dicembre 1993;  per  quelli  relativi  al
secondo semestre 1993 la misura degli interessi e'  fissata  nel  3,5
per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre  dal  1'  gennaio
1994. Le richieste di estinzione di tali  crediti  di  imposta,  alla
quale va allegata copia del bilancio  relativo  all'esercizio  chiuso
nell'anno  1991,   devono   essere   presentate   direttamente   agli
ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti, in base
al domicilio fiscale dei soggetti interessati, entro  il  termine  di
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
Sulla base delle predette  richieste,  l'Amministrazione  finanziaria
procede all'estinzione dell'ottanta per cento  dei  crediti  indicati
nelle dichiarazioni e dei relativi interessi;  il  residuo  ammontare
viene  estinto  al  termine  delle  operazioni  di  liquidazione   da
completarsi entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di  somme
non spettanti si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  43  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602.
Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il  10  agosto
1993, saranno determinate le  caratteristiche  e  le  modalita',  ivi
compresa  la  misura  dell'interesse,   nonche'   le   procedure   di
assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di
cui  viene  chiesta  l'estinzione   risulti   superiore   all'importo
disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti  a  partire
da quelli spettanti ai contribuenti per i quali risulta piu'  elevato
il  rapporto  tra  la  perdita  di  bilancio  dell'esercizio   chiuso
nell'anno  1991  e  l'importo  complessivo  dei   crediti   d'imposta
comprensivo degli  interessi.  In  caso  di  non  integrale  utilizzo
dell'ammontare disponibile  la  differenza  e'  aggiunta  all'importo
destinato alla  estinzione  dei  crediti  di  cui  al  comma  2-  bis
dell'articolo 10.".