Art. 3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro e' autorizzato a determinare, con proprio decreto, i tassi di interesse da corrispondere ai titolari di rapporti di debito e credito verso lo Stato, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario. In materia di crediti e debiti d'imposta il decreto e' adottato di concerto con il Ministro delle finanze.