Art. 2.
  1. Per le misure di prevenzione in atto alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge, la cui applicazione non debba cessare
nei successivi trenta giorni  per  scadenza  del  termine  di  durata
stabilito  dal  giudice,  il  divieto  di  soggiorno  nel  comune  di
residenza o di dimora abituale e' soppresso e l'obbligo di  soggiorno
in  un  comune diverso da quello di residenza o dimora abituale opera
con riguardo a quest'ultimo.
  2. Entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge, le persone sottoposte alla misura della sorveglianza
speciale della pubblica sicurezza con  obbligo  di  soggiorno  in  un
comune diverso da quello di residenza o dimora abituale o con divieto
di  soggiorno  nello  stesso  comune  sono  tenute a fare rientro nel
comune medesimo, presentandosi,  non  meno  di  48  ore  prima  della
partenza   e  non  oltre  48  ore  dopo  l'arrivo,  alle  questure  o
commissariati di pubblica sicurezza rispettivamente competenti.
  3. Le persone nei cui confronti l'applicazione di una delle  misure
di  prevenzione  e'  sospesa  hanno  l'obbligo  di  presentarsi  alla
questura  o  commissariato  di  pubblica  sicurezza  territorialmente
competenti  per  il  luogo  in  cui si trovano immediatamente dopo la
cessazione della causa di sospensione. Se si tratta di comune diverso
da quello di residenza o dimora  abituale  le  stesse  persone  hanno
altresi' l'obbligo di raggiungere quest'ultimo nel tempo strettamente
necessario e di presentarsi, senza ritardo, all'autorita' di pubblica
sicurezza territorialmente competente.
  4.   Il  questore  competente  per  il  luogo  dove  la  misura  di
prevenzione deve essere eseguita per effetto dei  commi  1,  2  e  3,
apporta  le  occorrenti  modificazioni  alla  carta  di  permanenza e
provvede all'esecuzione della misura.
  5. La persona sottoposta ad una delle misure di prevenzione di  cui
al presente articolo che non osserva gli obblighi di cui al comma 2 o
le  prescrizioni  impartite per il viaggio dall'autorita' di pubblica
sicurezza e' punita con la reclusione  da  uno  a  cinque  anni;  gli
ufficiali   ed   agenti  di  polizia  giudiziaria  possono  procedere
all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.