Art. 3.
  1. Al secondo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, il primo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: "Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della
legge  22  maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina
con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la  persona  nei
cui  confronti  e'  iniziato  il procedimento risulta poter disporre,
direttamente  o  indirettamente,  quando  il  loro   valore   risulta
sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita' economica svolta
ovvero  quando,  sulla  base  di  sufficienti indizi, si ha motivo di
ritenere che gli stessi siano il frutto di attivita'  illecite  o  ne
costituiscano il reimpiego".
 
          Nota all'art. 3:
            -  Il  testo  dell'art.  2-  ter  della  citata  legge n.
          575/1965, cosi' come modificato da ultimo dal D.L. 8 giugno
          1992,  n.  306,  e  come  ulteriormente  modificato   dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art.   2-ter.   -   Nel   corso  del  procedimento  per
          l'applicazione di una delle misure di prevenzione  previste
          dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato
          nei  confronti  delle  persone  indicate  nell'art.  1,  il
          tribunale, ove  necessario,  puo'  procedere  ad  ulteriori
          indagini  oltre  quelle gia' compiute a norma dell'articolo
          precedente.
             Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e  24  della
          legge   22   maggio  1975,  n.  152,  il  tribunale,  anche
          d'ufficio, ordina con decreto  motivato  il  sequestro  dei
          beni  dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il
          procedimento  risulta  poter   disporre,   direttamente   o
          indirettamente,    quando    il    loro    valore   risulta
          sproporzionato  al  reddito  dichiarato   o   all'attivita'
          economica  svolta  ovvero quando, sulla base di sufficienti
          indizi, si ha motivo di ritenere che gli  stessi  siano  il
          frutto   di   attivita'  illecite  o  ne  costituiscano  il
          reimpiego. A richiesta del  procuratore  della  Repubblica,
          del   questore   o  degli  organi  incaricati  di  svolgere
          ulteriori indagini a norma del primo  comma,  nei  casi  di
          particolare urgenza il sequestro e' disposto dal Presidente
          del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non
          e' convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.
             Con   l'applicazione  della  misura  di  prevenzione  il
          tribunale dispone la  confisca  dei  beni  sequestrati  dei
          quali  non  sia  stata dimostrata la legittima provenienza.
          Nel caso di indagini complesse il provvedimento puo' essere
          emanato anche successivamente, entro  un  anno  dalla  data
          dell'avvenuto sequestro; tale termine puo' essere prorogato
          di  un  anno  con  provvedimento motivato del tribunale. Ai
          fini del computo dei termini suddetti e di quello  previsto
          dal  comma 5 dell'art. 2- bis si tiene conto delle cause di
          sospensione dei termini di durata della custodia cautelare,
          previste  dal  codice  di  procedura  penale,   in   quanto
          compatibili.
             Il   sequestro  e'  revocato  dal  tribunale  quando  e'
          respinta  la  proposta  di  applicazione  della  misura  di
          prevenzione  o  quando risulta che esso ha per oggetto beni
          di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva
          disporre direttamente o indirettamente.
             Se risulta che i beni sequestrati appartentono a  terzi,
          questi  sono  chiamati dal tribunale, con decreto motivato,
          ad  intervenire  nel  procedimento  e  possono,  anche  con
          l'assistenza  di  un  difensore,  nel termine stabilito dal
          tribunale,  svolgere  in  camera  di  consiglio   le   loro
          deduzioni  e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile
          ai fini della decisione sulla confisca.
             I provvedimenti previsti dal presente  articolo  possono
          essere   adottati,   su  richiesta  del  procuratore  della
          Repubblica  o  del  questore,  quando   ne   ricorrano   le
          condizioni,  anche  dopo  l'applicazione  della  misura  di
          prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta
          provvede lo stesso tribunale che ha disposto la  misura  di
          prevenzione,   con   le  forme  previste  per  il  relativo
          procedimento  e  rispettando  le  disposizioni  di  cui  al
          precedente comma.
             Anche  in caso di assenza, residenza o dimora all'estero
          della persona alla quale potrebbe applicarsi la  misura  di
          prevenzione,  il  procedimento  di  prevenzione puo' essere
          proseguito ovvero iniziato,  su  proposta  del  procuratore
          della  Repubblica o del questore competente per il luogo di
          ultima    dimora    dell'interessato,    ai    soli    fini
          dell'applicazione  dei  provvedimenti  di  cui  al presente
          articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere
          che  siano  il  frutto   di   attivita'   illecite   o   ne
          costituiscano il reimpiego.
             Agli  stessi fini il procedimento puo' essere iniziato o
          proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura
          di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.
             In ogni caso il sequestro e la confisca  possono  essere
          disposti  anche  in relazione a beni sottoposti a sequestro
          in un procedimento  penale,  ma  i  relativi  effetti  sono
          sospesi  per  tutta la durata dello stesso, e si estinguono
          ove venga disposta la confisca degli stessi  beni  in  sede
          penale".