Art. 2 
 
  1.  I  contributi  ad  istituzioni  scolastiche  ed   universitarie
straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di  lingua
italiana di cui all'art.  1  sono  disposti  a  favore  della  stessa
istituzione per non piu' di cinque anni nel corso di  un  decennio  e
per un ammontare non superiore in ogni singolo anno al 50  per  cento
dell'importo  dell'assegno  di  sede  lordo  per  dodici   mesi   che
spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede  alla  data  del
primo gennaio dell'anno cui il contributo si  riferisce.  Sentita  la
commissione  nazionale  per  la  promozione  della  cultura  italiana
all'estero e nel solo caso di nuova istituzione  della  cattedra,  il
Ministro degli affari esteri  puo'  altresi'  assegnare  in  un'unica
soluzione l'ammontare relativo all'intero quinquennio, decurtato  del
dieci per cento. 
  2. Deroghe ai suddetti limiti  temporali  possono  essere  disposte
solo nei  casi  in  cui  impegni  in  tal  senso  siano  previsti  da
protocolli  di  attuazione  di  accordi   culturali   con   i   Paesi
interessati. 
  3. Agli effetti  dell'individuazione  delle  istituzioni  possibili
beneficiarie si intendono  cattedre  di  lingua  italiana  presso  le
istituzioni  universitarie  straniere  le  cattedre  o  i  corsi   di
insegnamento nei quali  la  lingua  italiana  figuri  tra  le  lingue
insegnate secondo l'ordinamento dell'istituzione  interessata,  anche
se  la  cattedra  o  il  corso  di  insegnamento   ha   una   diversa
denominazione.