Art. 2 1. I contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana di cui all'art. 1 sono disposti a favore della stessa istituzione per non piu' di cinque anni nel corso di un decennio e per un ammontare non superiore in ogni singolo anno al 50 per cento dell'importo dell'assegno di sede lordo per dodici mesi che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede alla data del primo gennaio dell'anno cui il contributo si riferisce. Sentita la commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero e nel solo caso di nuova istituzione della cattedra, il Ministro degli affari esteri puo' altresi' assegnare in un'unica soluzione l'ammontare relativo all'intero quinquennio, decurtato del dieci per cento. 2. Deroghe ai suddetti limiti temporali possono essere disposte solo nei casi in cui impegni in tal senso siano previsti da protocolli di attuazione di accordi culturali con i Paesi interessati. 3. Agli effetti dell'individuazione delle istituzioni possibili beneficiarie si intendono cattedre di lingua italiana presso le istituzioni universitarie straniere le cattedre o i corsi di insegnamento nei quali la lingua italiana figuri tra le lingue insegnate secondo l'ordinamento dell'istituzione interessata, anche se la cattedra o il corso di insegnamento ha una diversa denominazione.