Art. 5 
 
  1. Gli istituti italiani di cultura o la rappresentanza diplomatica
o ufficio consolare cui sono accreditati gli  ordinativi  diretti  di
cui all'art. 1  redigono,  entro  novanta  giorni  dalla  conclusione
dell'anno accademico  o  scolastico  di  riferimento,  una  relazione
sull'utilizzazione dei contributi concessi,  sull'efficacia  di  tale
utilizzazione  e  sulla  situazione  relativa  alla   conoscenza   ed
all'apprezzamento della  cultura  italiana  nel  territorio  di  loro
competenza. Tale relazione  e'  inviata  al  Ministero  degli  affari
esteri,  affinche'  venga  messa  a  disposizione  della  Commissione
nazionale  per  la  promozione  della  cultura  italiana  all'estero,
nonche'  al  Ministero  della  pubblica  istruzione,   al   Ministero
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica  ad  al
Ministero del tesoro. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 1 dicembre 1992 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                  COLOMBO p. Il Ministro del tesoro 
                           GIAGU DEMARTINI 
                Il Ministro della pubblica istruzione 
                           JERVOLINO RUSSO 
Il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca   scientifica   e
                             tecnologica 
                               FONTANA 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1993 
 Registro n. 8 Esteri, foglio n. 201