Art. 5 1. Gli istituti italiani di cultura o la rappresentanza diplomatica o ufficio consolare cui sono accreditati gli ordinativi diretti di cui all'art. 1 redigono, entro novanta giorni dalla conclusione dell'anno accademico o scolastico di riferimento, una relazione sull'utilizzazione dei contributi concessi, sull'efficacia di tale utilizzazione e sulla situazione relativa alla conoscenza ed all'apprezzamento della cultura italiana nel territorio di loro competenza. Tale relazione e' inviata al Ministero degli affari esteri, affinche' venga messa a disposizione della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, nonche' al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ad al Ministero del tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 dicembre 1992 Il Ministro degli affari esteri COLOMBO p. Il Ministro del tesoro GIAGU DEMARTINI Il Ministro della pubblica istruzione JERVOLINO RUSSO Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica FONTANA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1993 Registro n. 8 Esteri, foglio n. 201