Art. 3. 1. Le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie cui e' fatto riferimento negli allegati all'accordo di cui all'articolo 1, cosi' come modificate dall'allegato al protocollo di adattamento, si intendono estese agli Stati EFTA che diventeranno Parti dell'accordo, alle condizioni stabilite per ciascuna direttiva dal protocollo 1 all'accordo e dagli allegati sopramenzionati, con le decorrenze ivi previste.