Art. 3.

  1. Le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie cui e'
fatto  riferimento  negli allegati all'accordo di cui all'articolo 1,
cosi'  come modificate dall'allegato al protocollo di adattamento, si
intendono estese agli Stati EFTA che diventeranno Parti dell'accordo,
alle  condizioni  stabilite  per  ciascuna direttiva dal protocollo 1
all'accordo  e  dagli allegati sopramenzionati, con le decorrenze ivi
previste.