Art. 2. 
  1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo
1 a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita'  a  quanto
disposto dall'articolo 10 dell'accordo sul brevetto  comunitario  per
l'accordo stesso e relativi allegati e dall'articolo 4 del protocollo
sull'entrata in vigore.