Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'accordo sul brevetto comunitario per l'accordo stesso e relativi allegati e dall'articolo 4 del protocollo sull'entrata in vigore.