Art. 3. 1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, e' sostituito dal seguente: "Norme di applicazione per i brevetti europei e per i brevetti comunitari". 2. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis (Utilizzazione dell'invenzione prima del rilascio del brevetto comunitario). - 1. I terzi che, nel periodo tra la data di pubblicazione della domanda di brevetto comunitario e la data di pubblicazione del rilascio dello stesso brevetto, abbiano utilizzato in Italia l'invenzione oggetto del brevetto, sono obbligati a corrispondere, a domanda del titolare del brevetto, un compenso ragionevole ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto comunitario, qualora l'interessato abbia previamente prodotto la traduzione italiana delle rivendicazioni all'Ufficio centrale brevetti, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino di cui all'articolo 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e succes- sive modificazioni e integrazioni. 2. Al fine di esercitare i diritti di cui al comma 1, la traduzione italiana delle rivendicazioni puo' essere trasmessa dall'interessato direttamente all'utilizzatore dell'invenzione in Italia, inviandone pero' copia, entro quindici giorni successivi, anche all'Ufficio centrale brevetti, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino di cui all'articolo 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e succes- sive modificazioni e integrazioni. 3. I terzi che abbiano, in buona fede, utilizzando o compiuto preparativi seri ed effettivi per utilizzare l'invenzione in Italia in modo da non costituire contraffazione secondo la traduzione italiana delle rivendicazioni contenute in una domanda di brevetto comunitario, siccome pubblicata ai sensi dell'articolo 29 della convenzione sul brevetto comunitario, sono obbligati, qualora successivamente sia accertata l'erroneita' della traduzione italiana delle predette rivendicazioni, a corrispondere al titolare del brevetto comunitario un ragionevole compenso per tale utilizzazione, limitatamente al periodo successivo alla pubblicazione della rettifica della traduzione italiana o alla ricezione di tale traduzione rettificata". 3. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Trasferimenti di diritti). - 1. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificando i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, ovvero comunitario, se siano stati iscritti nel registro italiano dei brevetti europei o, rispettivamente, nel registro dei brevetti comunitari". 4. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, e' inserito il seguente: "Art. 14-bis (Norme applicabili ai brevetti comunitari ed alle rel- ative domande). - 1. Ai brevetti ed alle relative domande si applicano le disposizioni del presente decreto, salvo quelle di cui ai precedenti articoli 3. 4. 5 e 10".