Art. 3. 
  1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 8  gennaio
1979, n. 32, e' sostituito dal seguente: "Norme di applicazione per i
brevetti europei e per i brevetti comunitari". 
  2. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica  8
gennaio 1979, n. 32, e' inserito il seguente: 
  "Art. 3-bis (Utilizzazione dell'invenzione prima del  rilascio  del
brevetto comunitario). - 1. I terzi che, nel periodo tra la  data  di
pubblicazione della domanda di brevetto  comunitario  e  la  data  di
pubblicazione del rilascio dello stesso brevetto, abbiano  utilizzato
in  Italia  l'invenzione  oggetto  del  brevetto,  sono  obbligati  a
corrispondere, a domanda  del  titolare  del  brevetto,  un  compenso
ragionevole ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, della convenzione
sul brevetto comunitario,  qualora  l'interessato  abbia  previamente
prodotto la  traduzione  italiana  delle  rivendicazioni  all'Ufficio
centrale brevetti, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino di cui
all'articolo 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e  succes-
sive modificazioni e integrazioni. 
  2. Al fine di esercitare i diritti di cui al comma 1, la traduzione
italiana delle rivendicazioni puo' essere trasmessa  dall'interessato
direttamente all'utilizzatore dell'invenzione in  Italia,  inviandone
pero' copia, entro  quindici  giorni  successivi,  anche  all'Ufficio
centrale brevetti, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino di cui
all'articolo 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e  succes-
sive modificazioni e integrazioni. 
  3. I terzi che abbiano,  in  buona  fede,  utilizzando  o  compiuto
preparativi seri ed effettivi per utilizzare l'invenzione  in  Italia
in modo  da  non  costituire  contraffazione  secondo  la  traduzione
italiana delle rivendicazioni contenute in una  domanda  di  brevetto
comunitario, siccome  pubblicata  ai  sensi  dell'articolo  29  della
convenzione  sul  brevetto  comunitario,  sono   obbligati,   qualora
successivamente sia accertata l'erroneita' della traduzione  italiana
delle  predette  rivendicazioni,  a  corrispondere  al  titolare  del
brevetto comunitario un ragionevole compenso per tale  utilizzazione,
limitatamente  al  periodo  successivo   alla   pubblicazione   della
rettifica  della  traduzione  italiana  o  alla  ricezione  di   tale
traduzione rettificata". 
  3. L'articolo 12 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
gennaio 1979, n. 32, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 12 (Trasferimenti di diritti). - 1. Sono opponibili ai  terzi
gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificando i
diritti inerenti ad una domanda o  ad  un  brevetto  europeo,  ovvero
comunitario, se  siano  stati  iscritti  nel  registro  italiano  dei
brevetti  europei  o,  rispettivamente,  nel  registro  dei  brevetti
comunitari". 
  4. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8
gennaio 1979, n. 32, e' inserito il seguente: 
  "Art. 14-bis (Norme applicabili ai brevetti comunitari ed alle rel-
ative domande).  -  1.  Ai  brevetti  ed  alle  relative  domande  si
applicano le disposizioni del presente decreto, salvo quelle  di  cui
ai precedenti articoli 3. 4. 5 e 10".