Art. 4. 
  1. Presso i tribunali e le corti d'appello  indicati  nell'allegato
al protocollo sulle controversie sono istituite sezioni specializzate
per  la  trattazione  delle  controversie  riguardanti  il   brevetto
comunitario. 
  2. Le sezioni di cui al comma 1 sono competenti esclusivamente  per
le cause indicate nell'articolo 15 del protocollo sulle controversie. 
La competenza territoriale e'  quella  specificata  nell'allegato  al
medesimo protocollo. 
  3.  Alle  sezioni  di  cui  al  comma  1  devono  essere  destinati
magistrati che possiedono un'esperienza nel diritto dei brevetti. 
  4. Ai giudici assegnati alle sezioni di  cui  al  comma  1  possono
essere devoluti anche altri affari civili, purche' cio' non  comporti
ritardo  nella  trattazione  delle   cause   relative   al   brevetto
comunitario.