Art. 4. 1. Presso i tribunali e le corti d'appello indicati nell'allegato al protocollo sulle controversie sono istituite sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti il brevetto comunitario. 2. Le sezioni di cui al comma 1 sono competenti esclusivamente per le cause indicate nell'articolo 15 del protocollo sulle controversie. La competenza territoriale e' quella specificata nell'allegato al medesimo protocollo. 3. Alle sezioni di cui al comma 1 devono essere destinati magistrati che possiedono un'esperienza nel diritto dei brevetti. 4. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 possono essere devoluti anche altri affari civili, purche' cio' non comporti ritardo nella trattazione delle cause relative al brevetto comunitario.