Art. 5. 
  1. Per le  cessioni  di  beni  e  prestazioni  di  servizi  di  cui
all'articolo 5 del protocollo sui privilegi e immunita' si applica la
non imponibilita' all'IVA  nei  limiti  e  alle  condizioni  previste
dall'articolo 72, ultimo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. e successive modificazioni.