Art. 5. 1. Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'articolo 5 del protocollo sui privilegi e immunita' si applica la non imponibilita' all'IVA nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. e successive modificazioni.