Art. 6. 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato in lire 123 milioni per l'anno 1993 e  in  lire  70  milioni
annue a decorrere  dal  1994,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.