(Accordo - art. 1)
                  ACCORDO SUL BREVETTO COMUNITARIO 
                              PREAMBOLO 
LE ALTRE PARTI CONTRAENTI del trattato che  istituisce  la  Comunita'
economica europea. 
DESIDEROSE di conferire  effetti  unitari  ed  autonomi  ai  brevetti
europei rilasciati per i loro territori ai  sensi  della  convenzione
sul rilascio di brevetti europei del 5 ottobre 1973; 
SOLLECITE  di  definire  un  regime  comunitario  di   brevetti   che
contribuisca  al  conseguimento  degli  obiettivi  del  trattato  che
istituisce  la  Comunita'  economica   europea   e   in   particolare
all'eliminazione all'interno della  Comunita'  delle  distorsioni  di
concorrenza che possono risultare dalla limitazione territoriale  dei
titoli nazionali di protezione; 
CONSIDERANDO che uno degli obiettivi fondamentali  del  trattato  che
istituisce la Comunita' economica  europea  e'  l'eliminazione  degli
ostacoli alla libera circolazione delle merci; 
CONSIDERANDO che uno dei mezzi piu' idonei al conseguimento  di  tale
obiettivo, per quanto riguarda la  libera  circolazione  delle  merci
tutelate da brevetti, e' l'istituzione di un  regime  comunitario  di
brevetti; 
CONSIDERANDO che l'istituzione di tale regime comunitario di brevetti
e' percio'  indissociabile  dal  conseguimento  degli  obiettivi  del
trattato  ed  e'  quindi   connessa   con   l'ordinamento   giuridico
comunitario; 
CONSIDERANDO che a tale fine e' per esse  necessario  concludere  tra
loro un accordo che  costituisce  un  accordo  particolare  ai  sensi
dell'articolo 142 della convenzione  sulla  concessione  di  brevetti
europei, un trattato regionale dei brevetti  ai  sensi  dell'articolo
45, paragrafo 1 del trattato di cooperazione in materia  di  brevetti
del 19 giugno 1970, e un accordo particolare ai  sensi  dell'articolo
19 della convenzione sulla protezione della  proprieta'  industriale,
firmata a Parigi il 20 marzo 1883 e riveduta da ultimo il  14  luglio
1967; 
CONSIDERANDO che l'attuazione di  un  mercato  comune,  che  presenti
condizioni analoghe  a  quelle  di  un  mercato  nazionale,  richiede
l'introduzione di strumenti giuridici che permettano alle imprese  di
adattare alle dimensioni europee le proprie attivita' di produzione e
distribuzione; 
CONSIDERANDO che per dirimere con efficacia le controversie  relative
ai brevetti comunitari e i problemi derivanti dalla separazione delle
competenze giurisdizionali istituita dalla convenzione  sul  brevetto
comunitario, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre  1975,  per  quanto
concerne la contraffazione e la validita' dei brevetti comunitari  la
miglior soluzione consiste nell'attribuire competenza per  le  azioni
connesse con la contraffazione di un brevetto comunitario a tribunali
nazionali di prima istanza, designati  come  tribunali  dei  brevetti
comunitari, che possano al tempo stesso esaminare  la  validita'  del
brevetto in lite e, se necessario, modificarlo o annullarlo;  che  le
sentenze pronunciate da detti tribunali dovrebbero essere impugnabili
presso  tribunali  nazionali  di  seconda  istanza,  designati   come
tribunali dei brevetti comunitari; 
CONSIDERANDO tuttavia che l'applicazione uniforme della  legislazione
sulla  contraffazione  e  sulla  validita'  dei  brevetti  comunitari
richiede l'istituzione di una Corte d'appello dei brevetti comunitari
comune agli Stati contraenti  (Corte  d'appello  comune)  alla  quale
siano deferiti in appello i problemi relativi alla  contraffazione  e
alla validita' dai  tribunali  dei  brevetti  comunitari  di  seconda
istanza; 
CONSIDERANDO che questa  stessa  esigenza  di  applicazione  uniforme
della  legislazione  richiede  che  la  Corte  d'appello  comune  sia
competente per i ricorsi  contro  le  decisioni  delle  divisioni  di
annullamento  e  della  divisione  di  amministrazione  dei  brevetti
dell'Ufficio europeo dei brevetti, sostituendo cosi'  le  commissioni
di annullamento previste dalla convenzione sul  brevetto  comunitario
firmata il 15 dicembre 1975; 
CONSIDERANDO  che  e'  essenziale  che  l'applicazione  del  presente
accordo non contrasti l'applicazione delle disposizioni del  trattato
che istituisce la Comunita' economica  europea  e  che  la  Corte  di
giustizia  delle  Comunita'  europee  possa  garantire  l'uniformita'
dell'ordinamento giuridico comunitario; 
SOLLECITE di favorire il  completamento  del  mercato  interno  e  la
creazione  di  una  comunita'  europea  della  tecnologia  grazie  al
brevetto comunitario; 
CONVINTE  pertanto  che  la  conclusione  del  presente  accordo  sia
necessaria per facilitare l'adempimento dei compiti  della  Comunita'
economica europea, 
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: 
                             Articolo 1 
                       Contenuto dell'accordo 
1. La convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, firmata
a  Lussemburgo  il  15  dicembre  1975,  qui  di  seguito  denominata
"convenzione  sul  brevetto  comunitario",  modificata  dal  presente
accordo, e' allegata a quest'ultimo. 
2. La convenzione sul brevetto comunitario e' integrata dai  seguenti
protocolli allegati al presente accordo: 
  - protocollo sulla composizione delle controversie  in  materia  di
contraffazione e validita' dei brevetti comunitari,  qui  di  seguito
denominato "protocollo sulle controversie", 
  - protocollo sui privilegi e sulle immunita' della Corte  d'appello
comune, 
  - protocollo sullo statuto della Corte d'appello comune. 
3.  Gli  allegati  del  presente  accordo  ne   costituiscono   parte
integrante. 
4. Alla sua entrata in vigore  il  presente  accordo  sostituisce  la
convenzione  sul  brevetto  comunitario,  nella  versione  firmata  a
Lussemburgo il 15 dicembre 1975.