ACCORDO SUL BREVETTO COMUNITARIO PREAMBOLO LE ALTRE PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce la Comunita' economica europea. DESIDEROSE di conferire effetti unitari ed autonomi ai brevetti europei rilasciati per i loro territori ai sensi della convenzione sul rilascio di brevetti europei del 5 ottobre 1973; SOLLECITE di definire un regime comunitario di brevetti che contribuisca al conseguimento degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e in particolare all'eliminazione all'interno della Comunita' delle distorsioni di concorrenza che possono risultare dalla limitazione territoriale dei titoli nazionali di protezione; CONSIDERANDO che uno degli obiettivi fondamentali del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e' l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci; CONSIDERANDO che uno dei mezzi piu' idonei al conseguimento di tale obiettivo, per quanto riguarda la libera circolazione delle merci tutelate da brevetti, e' l'istituzione di un regime comunitario di brevetti; CONSIDERANDO che l'istituzione di tale regime comunitario di brevetti e' percio' indissociabile dal conseguimento degli obiettivi del trattato ed e' quindi connessa con l'ordinamento giuridico comunitario; CONSIDERANDO che a tale fine e' per esse necessario concludere tra loro un accordo che costituisce un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della convenzione sulla concessione di brevetti europei, un trattato regionale dei brevetti ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1 del trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, e un accordo particolare ai sensi dell'articolo 19 della convenzione sulla protezione della proprieta' industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883 e riveduta da ultimo il 14 luglio 1967; CONSIDERANDO che l'attuazione di un mercato comune, che presenti condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale, richiede l'introduzione di strumenti giuridici che permettano alle imprese di adattare alle dimensioni europee le proprie attivita' di produzione e distribuzione; CONSIDERANDO che per dirimere con efficacia le controversie relative ai brevetti comunitari e i problemi derivanti dalla separazione delle competenze giurisdizionali istituita dalla convenzione sul brevetto comunitario, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, per quanto concerne la contraffazione e la validita' dei brevetti comunitari la miglior soluzione consiste nell'attribuire competenza per le azioni connesse con la contraffazione di un brevetto comunitario a tribunali nazionali di prima istanza, designati come tribunali dei brevetti comunitari, che possano al tempo stesso esaminare la validita' del brevetto in lite e, se necessario, modificarlo o annullarlo; che le sentenze pronunciate da detti tribunali dovrebbero essere impugnabili presso tribunali nazionali di seconda istanza, designati come tribunali dei brevetti comunitari; CONSIDERANDO tuttavia che l'applicazione uniforme della legislazione sulla contraffazione e sulla validita' dei brevetti comunitari richiede l'istituzione di una Corte d'appello dei brevetti comunitari comune agli Stati contraenti (Corte d'appello comune) alla quale siano deferiti in appello i problemi relativi alla contraffazione e alla validita' dai tribunali dei brevetti comunitari di seconda istanza; CONSIDERANDO che questa stessa esigenza di applicazione uniforme della legislazione richiede che la Corte d'appello comune sia competente per i ricorsi contro le decisioni delle divisioni di annullamento e della divisione di amministrazione dei brevetti dell'Ufficio europeo dei brevetti, sostituendo cosi' le commissioni di annullamento previste dalla convenzione sul brevetto comunitario firmata il 15 dicembre 1975; CONSIDERANDO che e' essenziale che l'applicazione del presente accordo non contrasti l'applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e che la Corte di giustizia delle Comunita' europee possa garantire l'uniformita' dell'ordinamento giuridico comunitario; SOLLECITE di favorire il completamento del mercato interno e la creazione di una comunita' europea della tecnologia grazie al brevetto comunitario; CONVINTE pertanto che la conclusione del presente accordo sia necessaria per facilitare l'adempimento dei compiti della Comunita' economica europea, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 Contenuto dell'accordo 1. La convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, qui di seguito denominata "convenzione sul brevetto comunitario", modificata dal presente accordo, e' allegata a quest'ultimo. 2. La convenzione sul brevetto comunitario e' integrata dai seguenti protocolli allegati al presente accordo: - protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validita' dei brevetti comunitari, qui di seguito denominato "protocollo sulle controversie", - protocollo sui privilegi e sulle immunita' della Corte d'appello comune, - protocollo sullo statuto della Corte d'appello comune. 3. Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante. 4. Alla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce la convenzione sul brevetto comunitario, nella versione firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.