(Accordo - art. 11)
                             Articolo 11 
                             Osservatori 
Fintantoche' il  presente  accordo  non  e'  entrato  in  vigore  nei
confronti di uno Stato membro della Comunita' economica  europea  non
firmatario del presente accordo, questo  Stato  puo'  Partecipare  in
qualita' di osservatore alle deliberazioni del Comitato ristretto del
Consiglio  di   amministrazione   dell'Organizzazione   europea   dei
brevetti, in appresso denominato "Comitato ristretto", e del Comitato
amministrativo della Corte d'appello comune, in  appresso  denominata
"Comitato  amministrativo"  e  designare  un  rappresentante  ed   un
supplente in ciascuno di questi organi.