Articolo 11 Osservatori Fintantoche' il presente accordo non e' entrato in vigore nei confronti di uno Stato membro della Comunita' economica europea non firmatario del presente accordo, questo Stato puo' Partecipare in qualita' di osservatore alle deliberazioni del Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti, in appresso denominato "Comitato ristretto", e del Comitato amministrativo della Corte d'appello comune, in appresso denominata "Comitato amministrativo" e designare un rappresentante ed un supplente in ciascuno di questi organi.