(Accordo - art. 14)
                             Articolo 14 
                Controversie tra gli Stati contraenti 
1. Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull'interpretazione  o
nell'applicazione del presente accordo, che non  sia  stata  composta
mediante negoziati, e' sottoposta, su richiesta di  uno  degli  Stati
interessati, al Comitato ristretto o al  Comitato  amministrativo,  a
seconda dei casi. L'organo cui viene sottoposta  la  controversia  si
adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti. 
2. Se l'accordo non e' raggiunto entro sei mesi dalla data in cui  la
controversia e' stata sottoposta al Comitato ristretto o al  Comitato
amministrativo, uno qualsiasi degli Stati in  causa  puo'  rivolgersi
alla Corte di giustizia delle Comunita' europee. 
3. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato contraente ha
mancato a uno  degli  obblighi  ad  esso  incombenti  in  virtu'  del
presente accordo, tale Stato e' tenuto a prendere i provvedimenti che
l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.