Articolo 14 Controversie tra gli Stati contraenti 1. Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o nell'applicazione del presente accordo, che non sia stata composta mediante negoziati, e' sottoposta, su richiesta di uno degli Stati interessati, al Comitato ristretto o al Comitato amministrativo, a seconda dei casi. L'organo cui viene sottoposta la controversia si adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti. 2. Se l'accordo non e' raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la controversia e' stata sottoposta al Comitato ristretto o al Comitato amministrativo, uno qualsiasi degli Stati in causa puo' rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee. 3. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato contraente ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtu' del presente accordo, tale Stato e' tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.