(Accordo - art. 17)
                             Articolo 17 
                            Notificazioni 
Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee notifica
agli Stati membri della Comunita' economica europea: 
a) l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica e di adesione, 
b) la data dall'entrata in vigore del presente accordo, 
c) ogni riserva fatta o ritirata  ai  sensi  dell'articolo  83  della
convenzione sul brevetto comunitario, 
d) ogni notifica ricevuta in applicazione dell'articolo 1,  paragrafi
2 e 3 del protocollo sulle controversie.