Articolo 2 Rapporto con l'ordinamento giuridico comunitario 1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere invocata contro l'applicazione del trattato che istituisce la Comunita' economica europea. 2. Per garantire l'uniformita' dell'ordinamento giuridico comunitario, la Corte d'appello comune, istituita dal protocollo sulle controversie, e' tenuta a ricorrere alla Corte di giustizia delle Comunita' europee in via pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 177 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ogniqualvolta esista il rischio di un'interpretazione del presente accordo discordante da detto trattato. 3. Se uno Stato membro o la Commissione delle Comunita' europee ritengono che una sentenza della Corte d'appello comune, che pone fine ad un procedimento dinanzi alla medesima, non sia conforme al principio enunciato nei precedenti paragrafi, possono ricorrere alla Corte di giustizia delle Comunita' europee. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in occasione di tale ricorso e' senza effetto sulla sentenza della Corte d'appello comune che ha dato origine al ricorso. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica il ricorso agli Stati membri, al Consiglio e, se il ricorso proviene da uno Stato membro, alla Commissione delle Comunita' europee: questi hanno il diritto di presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte entro due mesi dalla notifica. La procedura prevista dal presente paragrafo non da' luogo ne' alla riscossione ne' al rimborso delle relative spese.