(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
          Rapporto con l'ordinamento giuridico comunitario 
1. Nessuna disposizione del presente  accordo  puo'  essere  invocata
contro  l'applicazione  del  trattato  che  istituisce  la  Comunita'
economica europea. 
2.   Per   garantire   l'uniformita'    dell'ordinamento    giuridico
comunitario, la Corte  d'appello  comune,  istituita  dal  protocollo
sulle controversie, e' tenuta a ricorrere  alla  Corte  di  giustizia
delle Comunita' europee in via pregiudiziale, ai sensi  dell'articolo
177 del trattato  che  istituisce  la  Comunita'  economica  europea,
ogniqualvolta esista il rischio di  un'interpretazione  del  presente
accordo discordante da detto trattato. 
3. Se uno Stato membro  o  la  Commissione  delle  Comunita'  europee
ritengono che una sentenza della Corte  d'appello  comune,  che  pone
fine ad un procedimento dinanzi alla medesima, non  sia  conforme  al
principio enunciato nei precedenti paragrafi, possono ricorrere  alla
Corte di giustizia delle Comunita' europee. La decisione  pronunciata
dalla Corte di giustizia  in  occasione  di  tale  ricorso  e'  senza
effetto sulla sentenza della  Corte  d'appello  comune  che  ha  dato
origine al ricorso. Il cancelliere della Corte di giustizia  notifica
il ricorso agli Stati membri, al Consiglio e, se il ricorso  proviene
da uno Stato membro, alla Commissione delle Comunita' europee: questi
hanno il diritto di presentare alla  Corte  memorie  od  osservazioni
scritte entro due mesi dalla  notifica.  La  procedura  prevista  dal
presente paragrafo non da' luogo ne' alla riscossione ne' al rimborso
delle relative spese.