Articolo 7 Adesione 1. Il presente accordo e' aperto all'adesione degli Stati che diventano membri della Comunita' economica europea. 2. Gli strumenti relativi all'adesione al presente accordo sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee. L'adesione prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione dello Stato interessato, sempreche' sia diventata effettiva la sua ratifica della convenzione sulla concessione di brevetti europei, qui di seguito denominato "convenzione sul brevetto europeo", o la sua adesione a quest'ultima. 3. Gli stati firmatari riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunita' economica europea deve aderire al presente accordo. 4. Tra gli Stati contraenti e lo Stato aderente puo' essere conclusa una convenzione speciale al fine di determinare le modalita' di applicazione del presente accordo rese necessarie dall'adesione di detto Stato.