(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
                              Adesione 
1. Il  presente  accordo  e'  aperto  all'adesione  degli  Stati  che
diventano membri della Comunita' economica europea. 
2. Gli strumenti  relativi  all'adesione  al  presente  accordo  sono
depositati  presso  il  Segretario  Generale  del   Consiglio   delle
Comunita' europee. L'adesione prende  effetto  il  primo  giorno  del
terzo mese successivo al deposito dello strumento di  adesione  dello
Stato interessato, sempreche' sia diventata effettiva la sua ratifica
della convenzione sulla  concessione  di  brevetti  europei,  qui  di
seguito denominato "convenzione  sul  brevetto  europeo",  o  la  sua
adesione a quest'ultima. 
3. Gli stati firmatari riconoscono che ogni Stato che diventa  membro
della Comunita' economica europea deve aderire al presente accordo. 
4. Tra gli Stati contraenti e lo Stato aderente puo' essere  conclusa
una convenzione speciale al  fine  di  determinare  le  modalita'  di
applicazione del presente accordo rese  necessarie  dall'adesione  di
detto Stato.