Articolo 8 Partecipazione di Stati terzi Il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', puo' invitare qualunque Stato che sia parte della convenzione sul brevetto europeo e costituisca con la Comunita' economica europea un'unione doganale o una zona di libero scambio, ad aprire negoziati per la sua partecipazione al presente accordo sulla base di una convenzione speciale, da concludere con gli Stati contraenti, che stabilisca le condizioni e le modalita' di applicazione del presente accordo nei suoi confronti.