(Accordo - art. 8)
                             Articolo 8 
                    Partecipazione di Stati terzi 
Il Consiglio delle  Comunita'  europee,  deliberando  all'unanimita',
puo' invitare qualunque Stato che sia  parte  della  convenzione  sul
brevetto europeo e costituisca con  la  Comunita'  economica  europea
un'unione doganale o una zona di libero scambio, ad aprire  negoziati
per la sua partecipazione al  presente  accordo  sulla  base  di  una
convenzione speciale, da concludere con  gli  Stati  contraenti,  che
stabilisca le condizioni e le modalita' di applicazione del  presente
accordo nei suoi confronti.