(Accordo - art. 9)
                             Articolo 9 
             Applicazione alle zone marine e sottomarine 
Il presente  accordo  si  applica  alle  zone  marine  e  sottomarine
adiacenti ad un territorio al quale l'accordo si applica, sulle quali
uno degli Stati contraenti esercita diritti sovrani  o  giurisdizione
conformemente al diritto internazionale.